Mancato rispetto del termine di 60 giorni tra il rilascio del PVC e l’emissione dell’avviso di accertamento – C.T. Reg. Lombardia 2209/30/15

Con la sentenza n. 2209/30/15, la CTR Lombardia ha statuito che il mancato rispetto del termine di 60 giorni, che deve intercorrere tra la consegna del verbale di contestazione e la notifica dell’avviso di accertamento, comporta la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 12 co. 7 dello Statuto del contribuente (norma posta a tutela del principio del contraddittorio). In particolare, secondo i giudici, l’Amministrazione (pena la nullità dell’avviso di accertamento che conclude il procedimento amministrativo tributario) deve addurre:
-le ragioni per le quali non è stato possibile iniziare tempestivamente la verifica fiscale;
-le ragioni sopravvenute che hanno impedito un tempestivo e ordinato svolgimento delle attività di controllo.In pratica, i motivi di urgenza non possono essere generici.

Disciplina dei rimborsi IVA – Modifiche del DLgs. 175/2014 – Effetti dell’adesione alla proposta dell’Ufficio (circ. Agenzia Entrate 27.10.2015 n. 35)

La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2015 n. 35 ha fornito chiarimenti in materia di rimborsi IVA anche con riguardo ai soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso e che, in base all’art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72, sono tenuti a prestare apposita garanzia nel caso in cui l’importo chiesto a rimborso sia superiore a 15.000 euro e la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato sia superiore, per ciascuno dei due anni precedenti l’istanza, alle soglie stabilite dallo stesso art. 38-bis co. 4 citato.
A tal fine, l’Agenzia ha chiarito che l’adesione alla proposta dell’Ufficio o al contenuto del processo verbale di constatazione sono atti equiparabili alla notifica dell’avviso di accertamento e che, in caso di richiesta di rimborso superiore a 15.000 euro, gli “importi accertati” cui fare riferimento sono quelli risultanti dall’atto di adesione o dal processo verbale.
La disposizione di cui all’art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72 si applica anche in caso di definizione dell’accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.). In tale circostanza, la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato va riferita agli importi così come rideterminati a seguito della definizione.

Reverse charge – Novità della L. 190/2014 – Installazione di impianti (nota DRE Emilia Romagna 21.10.2015 n. 954-784/2015)

La DRE Emilia Romagna, con la nota n. 954-784/2015 del 21.10.2015, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l’installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
In sostanza, l’impianto frigorifero viene considerato sotto il profilo della sua funzionalità all’edificio, senza dare rilievo al fatto che l’impianto sia collocato all’interno piuttosto che all’esterno dell’edificio stesso.

Manutenzione ordinaria su edifici abitativi – Cessioni di beni e aliquota Iva

Le cessioni di beni da utilizzare nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto se effettuate nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori che nei confronti del committente, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria. Non si rende applicabile l’agevolazione di cui all’art. 7 lett. b) della L. 488/99, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le sole prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Di conseguenza è bene prestare attenzione alla compilazione dei formulari, spesso distribuiti dai fornitori di materiale edile, mediante i quali richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Risulta legittima, invece, l’aliquota IVA del 10% sui beni impiegati negli interventi di manutenzione (seppur con specifiche limitazioni per i beni “significativi”), qualora i beni siano forniti dalla stessa impresa esecutrice dei lavori, nell’ambito di un’operazione unitaria avente natura di prestazione di servizi.

SRL e convocazione dell’assemblea via PEC (Trib. Roma 31.7.2015 n. 16929)

Il Tribunale di Roma, nella pronuncia 31.7.2015 n. 16929, ha stabilito che è legittima la convocazione dell’assemblea di srl mediante un messaggio di PEC (Posta Elettronica Certificata), qualora lo statuto della società non detti regole precise circa le modalità di convocazione dell’assemblea.
In tali casi, infatti, si applica l’art. 2479-bis co. 1 c.c. ai sensi del quale, in mancanza di previsione statutaria, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese. In merito, si ricorda che la PEC è ritenuta equivalente alla ordinaria lettera raccomandata cartacea.

Socio accomandante – Assunzione della carica di socio accomandatario in passato – Responsabilità per le obbligazioni sociali (Trib. Milano 17.7.2015 n. 8800)

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 17.7.2015 n. 8800, ha stabilito che:
– il socio accomandatario di sas che, a seguito della modifica dei patti sociali, assume la qualifica di socio accomandante, resta responsabile in maniera illimitata dei debiti contratti dalla società al momento in cui lo stesso ricopriva il ruolo di socio accomandatario;
– il soggetto che assume, nel corso della vita della società, la qualifica di socio accomandatario, diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, compresi quelli nati prima dell’assunzione della qualità di socio accomandatario.

Agevolazione “prima casa” e trasferimento entro 18 mesi della residenza ove è ubicata l’abitazione (Cass. 1.10.2015 n. 19684)

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 19684/2015, ha esaminato la condizione di applicazione dell’agevolazione “prima casa” relativa al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi dall’atto di acquisto.
In particolare, la Corte ha ricordato che, ai fini della soddisfazione di tale requisito, rileva la data in cui il contribuente presenta al Comune la domanda di trasferimento, purché, poi, essa sia accolta (anche oltre il termine di 18 mesi).
Tuttavia, ove il contribuente presenti due diverse domande di trasferimento, l’una entro il termine di 18 mesi e la seconda oltre il termine:
– l’agevolazione spetta solo se la prima domanda non è presa in considerazione a causa di una inerzia del Comune (in questo caso, la seconda domanda non costituisce una revoca della precedente, ma una sua mera sollecitazione);
– l’agevolazione non compete se la prima domanda è stata rigettata.

Credito relativo al terzo trimestre 2015 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza

Entro il 2.11.2015, i soggetti che si trovano in una delle posizioni di credito elencate dall’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, possono presentare il modello TR (nella versione approvata il 20.3.2015) per chiedere a rimborso o in compensazione l’eccedenza d’imposta detraibile maturata nel terzo trimestre 2015. Non può essere computato, a tal fine, l’eventuale credito riportato da periodi precedenti.
La somma chiesta a rimborso non concorre alla determinazione del limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali.
Alternativamente al rimborso, il credito trimestrale può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione orizzontale, entro il limite di 700.000 euro per anno solare (salvo eccezioni), e senza necessità di prestare garanzia o di apporre il visto di conformità sull’istanza.
Si ricorda che l’utilizzo in compensazione orizzontale di un credito trimestrale superiore a 5.000 euro è consentito soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di trasmissione del modello TR (previo invio del modello F24 all’Agenzia delle Entrate). Pertanto, per operare la compensazione già entro il 16.11.2015, è necessario presentare l’istanza entro il 31.10.2015.

Rifiuto del lavoratore alla trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale – Illegittimità del licenziamento (Cass. 27.10.2015 n. 21875)

Con la sentenza 27.10.2015 n. 21875, la Corte di Cassazione ha accertato l’illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, nel contesto di una situazione finanziaria aziendale negativa, sul presupposto del suo rifiuto alla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, ad un dipendente di un centro medico era stato proposto il dimezzamento dell’orario di lavoro e della retribuzione, a fronte di una dedotta necessità di riduzione dei costi resa necessaria dalla intervenuta scadenza di una convenzione con la ASL locale per la fornitura di esami specialistici. In risposta, il lavoratore aveva formulato una proposta alternativa, da cui la società aveva tratto la decisione di risolvere il rapporto di lavoro, ritenendo non più aziendalmente utilizzabile, nel mutato contesto finanziario, la prestazione del lavoratore a tempo pieno.
In seguito all’azione in giudizio promossa dal dipendente, mentre il Tribunale e la Corte d’appello avevano rigettato il ricorso e confermato la legittimità del licenziamento per essere venuta meno la disponibilità aziendale della posizione a tempo pieno ricoperta dal dipendente, la Suprema Corte ha invece espresso una decisione di segno contrario, valorizzando il dato testuale dell’art. 5 co. 1 del DLgs. 25.2.2000 n. 61, oggi sostituito dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 81/2015, per cui non costituisce giustificato motivo di licenziamento il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo parziale.
Tuttavia, nella sentenza in esame si precisa, altresì, che tale disposizione non equivale ad un divieto assoluto di licenziamento, dovendo essere letta la norma in relazione ai principi espressi in materia di part time dalla Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997, per cui, posta l’invalidità del licenziamento ricollegato al mero rifiuto di trasformare il regime orario, resta aperta la possibilità di procedere al licenziamento per altre ragioni ricollegate alle necessità di funzionamento aziendali.

Cooperative agricole – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Novità del Ddl. di stabilità 2016

In ordine all’esclusione da IRAP dei soggetti operanti nel settore agricolo, la versione del Ddl. di stabilità 2016 presentata alle Camere estende espressamente detta esclusione alle cooperative agricole e ai loro consorzi (ex art. 10 del DPR 601/73). Le prime bozze dell’articolato, invece, limitavano l’esclusione alle sole cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi.
La relazione illustrativa chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data prevista di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano pertanto soggette ad IRAP anche dal 2016, atteso che attualmente scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.