Adesione ai processi verbali di constatazione – Disciplina applicabile dall’1.1.2016

Per effetto dell’art. 1 co. 638 della L. 190/2014:
– l’adesione ai “PVC” (art. 5-bis del DLgs. 218/97), che consente, previa accettazione integrale dei contenuti del verbale, di fruire della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, opera ancora per i verbali consegnati al contribuente sino al 31.12.2015;
– l’adesione agli inviti (artt. 5 co. 1-bis e 11 co. 1-bis del DLgs. 218/97), che consente, previa accettazione integrale dei contenuti dell’invito, di fruire della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, opera ancora per gli inviti notificati al contribuente sino al 31.12.2015.
Alla stessa maniera, la c.d. “acquiescenza rinforzata” (art. 15 co. 2-bis del DLgs. 218/97), che consente, previa rinuncia al ricorso e per gli accertamenti non preceduti da “PVC” o inviti definibili, la riduzione delle sanzioni a 1/6 dell’irrogato, non opera più per gli accertamenti notificati dall’1.1.2016 (art. 1 co. 639 della L. 190/2014).
Si evidenzia che:
– rimane la normale acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), con riduzione al terzo delle sanzioni previa rinuncia al ricorso;
– i rilievi contenuti nel “PVC” possono, già ora, essere oggetto di ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo.

Temerarietà della lite – Novità del DLgs. 156/2015

Dall’1.1.2016, entra in vigore il “nuovo” art. 15 del DLgs. 546/92, che, dopo le modifiche apportate dal DLgs. 156/2015, disciplina in maniera esaustiva il tema delle spese processuali nel contenzioso tributario.
E’ sancito che operano i commi primo e terzo dell’art. 96 c.p.c., quindi sarà certa la possibilità che il giudice condanni la parte soccombente, a seconda dei casi, alla c.d. “responsabilità processuale aggravata” o ad una somma determinata in via equitativa.
In virtù di ciò, il difensore, nel momento in cui valuta di proporre ricorso o appello, deve tenere presente che, se l’azione si rivela infondata, potrà essere condannato a somme aggiuntive rispetto alle ordinarie spese processuali. Detta condanna può, eventualmente, anche essere adottata nei confronti della parte pubblica.

Note di variazione in caso di risoluzione per inadempimento – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016 prevede l’inserimento, all’interno dell’art. 26 del DPR 633/72, di una norma di carattere interpretativo, riferita all’emissione della nota di variazione IVA nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica.
Come spiega la relazione illustrativa al Ddl. di stabilità, la nuova disposizione chiarisce che, “in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o del committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la coppia di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.
A seguito della nuova norma interpretativa, deve dedursi che, per tutte le “coppie” di cessioni o prestazioni per le quali solo il fornitore ha adempiuto alla propria obbligazione, è possibile procedere alla nota di variazione IVA in diminuzione sin dalla data in cui si producono gli effetti risolutivi (come avviene a livello civilistico ai sensi dell’art. 1458 c.c.).

Le rate bloccano il fermo amministrativo dell’autovettura

Dal 22 ottobre scorso la richiesta di rateazione presentata a Equitalia blocca anche il fermo amministrativo. Come già avveniva per l’ipoteca, l’agente di riscossione non può attivare le ganasce fiscali sui veicoli del debitore fino all’eventuale rigetto dell’istanza. Restano salvi però i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della dilazione. A ricordarlo è la capogruppo Equitalia spa, nella circolare n. 98.

Spese di sponsorizzazione – Criteri di deducibilità (C.T. Reg. Milano 12.11.2015 n. 4850/30/15)

Con la sentenza 12.11.2015 n. 4850/30/15, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha disconosciuto la deducibilità – quali spese di pubblicità – dei costi sostenuti da una srl italiana per sponsorizzare un rally tenutosi a San Marino.
In particolare, ad avviso dei giudici milanesi, è onere del contribuente dimostrare che l’operazione produca effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dal contribuente, considerata altresì l’inidoneità e/o insufficienza della relativa documentazione (contratto di sponsorizzazione e CD relativo all’evento).

Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015

L’eliminazione dall’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità, non più iscrivibili a seguito delle novità apportate dal DLgs. 139/2015 al codice civile, costituisce un cambiamento dei criteri di valutazione. Nella fattispecie, il cambiamento dipende da una modifica della norma di legge.
Nell’ambito dei principi contabili nazionali, il cambiamento dei criteri di valutazione è oggetto dell’OIC 29 ed è ricompreso tra i “cambiamenti di principi contabili”.
L’applicazione dell’OIC 29 (così come modificato a seguito dell’aggiornamento dei principi contabili realizzato dall’OIC) comporterebbe l’emergere di componenti negativi di reddito nel Conto economico dell’esercizio 2016, talvolta anche di importo significativo, che determinerebbero un effetto distorsivo sul risultato d’esercizio.
Peraltro, secondo l’OIC 29, l’effetto del cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’area straordinaria del Conto economico, che è stata eliminata ad opera del DLgs. 139/2015 a partire dal 2016.

Assunzione di disabili e novità del DLgs. 151/2015

Con il DLgs. 14.9.2015 n. 151, attuativo del Jobs Act (L.183/2014), viene in parte riformato il sistema di collocamento obbligatorio. Pur restando invariato il numero di lavoratori disabili che l’impresa è obbligata ad assumere in rapporto alle proprie dimensioni, si stabilisce che, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, a partire dall’1.1.2017, l’obbligo di assumere almeno un lavoratore disabile deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l’impresa raggiunge la soglia dimensionale (vale a dire, dalla data di assunzione del quindicesimo lavoratore dipendente). In base alle disposizioni precedenti, invece, l’obbligo sorgeva dal momento in cui l’azienda, raggiunta la soglia dimensionale, effettuava nuove assunzioni.
Lo stesso DLgs. 151/2015 prevede un potenziamento degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro a seguito dell’assunzione di lavoratori disabili, a condizione che vengano rispettati alcuni parametri in termini di incremento netto occupazionale, così come previsto dall’art. 33 del Reg. UE 651/2014.
Infine, per quanto attiene alle procedure di assunzione, viene generalizzata la chiamata nominativa dei lavoratori, mediante l’utilizzo di apposite liste per il collocamento obbligatorio, e viene istituita una “Banca dati del collocamento mirato”.

Obbligo di utilizzare sistemi telematici dall’1.10.2014 – Effetti ai fini del versamento della seconda o unica rata degli acconti in scadenza il 30.11.2015

Per effetto dell’art. 11 co. 2 del DL 66/2014, a decorrere dall’1.10.2014, i modelli F24 recanti importi superiori a 1.000,00 euro o quelli che riportano crediti in compensazione non possono più essere pagati presentando il modello cartaceo presso gli sportelli bancari, postali o di Equitalia, essendo possibile effettuare il pagamento solo in via telematica utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo), oppure i sistemi di home/remote banking di istituti bancari o di Poste Italiane spa. Queste modalità di pagamento sono vincolanti per tutti i soggetti (titolari e non titolari di partita IVA).
Fuori dalle ipotesi predette:
– i soggetti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, in alternativa alla facoltà di avvalersi delle modalità telematiche, qualora essi debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro;
– per i soggetti titolari di partita IVA permane comunque l’obbligo di effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Emendamenti al Ddl. in corso di presentazione alla Camera

Tra gli emendamenti al Ddl. di stabilità 2016 in corso di presentazione alla Camera, rientra, in primo luogo, l’aumento del plafond della detassazione del premio di produttività per i lavoratori dipendenti; in particolare, secondo una proposta, occorrerebbe elevare il plafond di retribuzione sottoposto alla tassazione agevolata del 10% dall’importo di 2.500,00 euro a quello di 6.000,00 euro vigente fino al 2011.
In merito agli interventi per il Sud, si profilano le seguenti ipotesi: mini credito d’imposta sugli investimenti, estensione di un anno della decontribuzione sui neo-assunti e super-ammortamenti maggiorati; a quest’ultimo riguardo, la Commissione Finanze della Camera, nel suo parere favorevole alla manovra, suggerisce di aumentare il costo dei beni strumentali agevolati dal 140% al 160%.
Da ultimo, in tema di pensioni, la Commissione Lavoro ha votato alcune proposte di emendamento per potenziare le misure su opzione donna, esodati e anticipare la no tax area per i pensionati.

Reverse charge – Acquisti di servizi resi da fornitori non residenti – Addebito con esposizione dell’IVA estera a causa di errore del fornitore non residente

Nel caso di acquisto di un servizio presso un fornitore comunitario, il quale applichi l’IVA erroneamente, il committente nazionale non è esonerato dall’integrazione della fattura che deve comunque essere operata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 del DPR 633/72 e 46-47 del DL 331/93.
Con la circolare n. 28 del 21.6.2011, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato nello specifico il comportamento che deve essere tenuto dal committente residente nel particolare caso in cui il fornitore estero applichi indebitamente l’IVA, su una prestazione qualificata come “servizio generico”, chiarendo che il soggetto residente deve procedere all’applicazione del reverse charge secondo le norme e la prassi nazionali, a prescindere dal trattamento applicato all’estero.