Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e tutela cautelare

L’art. 1 della L. 742/69, operante anche in ambito processuale tributario, sancisce che dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali sono sospesi. Quanto esposto vale, in particolare, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Bisogna rammentare che:
– se un atto viene notificato dall’1.8.2016 al 31.8.2016, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 31.10.2016 (il 30.10.2016 cade di domenica);
– se un atto, ad esempio, è notificato il 21.7.2016, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 20.10.2016.
Per i termini a ritroso (vedasi l’art. 32 del DLgs. 546/92, relativo al deposito di documenti e di memorie) è necessario prestare attenzione, siccome la sospensione feriale comprime il tempo per eseguire l’atto. Se l’udienza fosse stata fissata il 5.9.2016, il termine di venti giorni liberi prima, entro cui bisogna depositare i documenti, scade il 15.7.2016.

Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali – Criteri di tassazione (ris. Agenzia Entrate 18.7.2016 n. 54)

L’art. 1 co. 910 della L. 208/2015 ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.
In relazione a tale novità l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2016 n. 54, ha chiarito che, in ragione dell’assimilazione alle attività agricole connesse di cui all’art. 2135 terzo comma c.c., la prevalenza deve essere estesa anche alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. Il requisito risulta soddisfatto quando i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività di produzione di energia, e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi.
Nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in quanto si tratta di beni di natura diversa, occorre fare riferimento al valore degli stessi rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Si ha prevalenza quando il valore dei beni prodotti internamente risulta superiore al costo sostenuto per l’acquisto dei prodotti di terzi.
In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia da tali fonti saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

Sospensione feriale dei termini processuali – Pagamento di somme intimate con atti impositivi

Anche per il termine entro cui occorre pagare le somme intimate con accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) opera la sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 della L. 742/69, dall’1.8 al 31.8 di ogni anno, in quanto il termine per il pagamento, comunemente di 60 giorni, è legato a quello di presentazione del ricorso.
Invece, ciò non vale per le somme da pagare a seguito di cartelle di pagamento (art. 25 del DPR 602/73), intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73) e atti di rideterminazione delle somme richieste con accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), siccome il termine è fissato in 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
Lo stesso discorso vale per le somme intimate con avviso di accertamento/liquidazione emesso in merito a imposte indirette diverse dall’IVA (registro, successioni, ipocatastali).

Start up innovative – Registrazione degli atti costitutivi – Versamento dell’imposta di registro e di bollo con il modello F24 (provv. Agenzia Entrate 19.7.2016 n. 115137 e ris. Agenzia Entrate 19.7.2016 n. 56)

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 19.7.2016 n. 115137, ha precisato che, dal 20.7.2016, le imposte di registro, di bollo e le relative sanzioni e interessi, connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative, si possono versare con il modello F24 (secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97).
Inoltre, con la risoluzione n. 56 del 19.7.2016, l’Amministrazione finanziaria ha istituito gli appositi codici tributo per il pagamento.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di stipula degli atti, nel formato “AAAA”.
Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informativi, fino al 31.7.2016 sarà ancora possibile pagare con il modello F23, utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.
Infine, con il provvedimento n. 114710 del 19.7.2016, l’Agenzia ha disposto che, a partire dall’1.9.2016, anche i tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al DL 533/54 (conv. L. 869/54 e successive modificazioni e integrazioni) siano versati mediante il modello F24.

Dimissioni telematiche – Procedura on line – Applicabilità agli apprendisti che recedono dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo (FAQ Min. Lavoro n. 47)

Il Min. Lavoro, con la risposta 15.7.2016 n. 47, ha chiarito che la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni (art. 26 del DLgs. 151/2015) si applica anche al recesso dell’apprendista al termine del periodo formativo.
Ai sensi dell’art. 42 co. 4 del DLgs. 81/2015, proprio al termine della formazione, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto, dando il giusto preavviso (art. 2118 del c.c), senza alcun obbligo di motivazione. Se ciò non avviene, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo il Ministero, la circostanza che per questo tipo di recesso non sia richiesta alcuna motivazione non esclude l’applicabilità della procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, come tale, soggetto alle regole comuni applicabili a tutti gli altri contratti di lavoro.

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni effettuate attraverso distributori automatici – Novità del DLgs. 127/2015 (provv. Agenzia Entrate 30.6.2016 n. 102807)

A norma dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, a decorrere dall’1.1.2017, è previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i “soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici”.
Con provv. 30.6.2016 n. 102807, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del predetto obbligo, ha fissato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione automatica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici.
Nel fissare le regole attuative, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver esteso l’ambito di applicazione degli obblighi in questione anche alle prestazioni di servizi. A differenza da quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015), difatti, nel provvedimento del 30.9.2016 i distributori automatici sono definiti come “apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente previo pagamento di un corrispettivo, e che sono composti da una o più periferiche di pagamento le quali possono controllare l’erogazione sia di beni che di servizi”.
In quest’ottica (non confermata, però, dal dato letterale della norma), dunque, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia dovrebbe sussistere anche per le prestazioni di servizi rese in via automatica mediante detti apparecchi (ad es. lavanderie a gettone, car wash automatici).

Regime forfetario – Ambito applicativo e semplificazioni fiscali – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10)

La circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 ha esaminato, nell’ambito del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni, ovvero in srl in regime di trasparenza. Affinchè non si configuri detta causa ostativa è necessario che la partecipazione non sia detenuta in costanza di regime. Ad esempio, in caso di inizio attività in corso d’anno con adesione al regime agevolato è sufficiente che la partecipazione sia dismessa prima dell’inizio dell’attività, ancorchè nel medesimo periodo d’imposta.
La circolare ha indicato che in tali ipotesi la preclusione non opera in quanto il “forfetario” “non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”. Allo stesso modo, nessuna preclusione si verifica se “in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Infine, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 individua specifiche ipotesi in cui l’esclusione dal regime non opera. Si tratta dei casi in cui il contribuente in regime forfetario:
– dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
– erediti una partecipazione in una società di persone o in una società di capitali trasparente che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.

Verifica della cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo – Nuovo servizio per gli utenti abilitati a Entratel e Fisconline (comunicato stampa Agenzia Entrate 8.7.2016 n. 137)

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 8.7.2016 n. 137, ha reso noto che, tramite i canali Fisconline ed Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore (ad esempio la banca), consultando gratuitamente il registro.
Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale, eccetto le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e le altre zone in cui vige il sistema tavolare.
In particolare, con tale servizio il debitore che ha estinto il mutuo può verificare:
– se il creditore ha inviato la comunicazione e se questa è in lavorazione;
– se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca (in caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto).

Dilazione delle somme – Contribuenti decaduti – Riammissione – Istituti deflativi del contenzioso – Misure allo studio dell’Esecutivo

L’Esecutivo, anche in risposta a specifiche interrogazioni parlamentari, sta predisponendo misure strumentali a prevedere una nuova riammissione alla dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) e alla dilazione di somme derivanti da accertamento con adesione/acquiescenza (art. 8 del DLgs. 218/97).
Si prevede di riammettere alla dilazione dei ruoli i contribuenti decaduti da piani concessi prima del 22.10.2015, estendendo di fatto le regole dell’art. 19 del DPR 602/73 post DLgs. 159/2015 al pregresso.
Nel testo attuale dell’art. 19 del DPR 602/73, è sancito che il contribuente decaduto dal piano può essere riammesso se onora le rate scadute.
Evidenziamo che:
– ai sensi dell’art. 15 co. 7 del DLgs. 159/2015, è stata già prevista una riammissione alla dilazione dei ruoli, a condizione che la domanda fosse stata presentata entro il 23.11.2015;
– ai sensi dell’art. 1 co. 134-138 della L. 208/2015, è stata introdotta una riammissione alla dilazione delle somme derivanti da adesione/acquiescenza, per i contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015, a condizione che la ripresa dei pagamenti fosse avvenuta entro il 31.5.2016.

Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Aggiornamento delle FAQ del Ministero del Lavoro

In occasione di un recente aggiornamento delle FAQ relative alla nuova procedura di dimissioni on line in vigore dal 12.3.2016, il Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori assunti prima del 2008 devono compilare manualmente i campi del modello telematico. Si tratta di una modalità sicuramente meno agile, anche se permane la possibilità di non indicare la data di inizio del rapporto di lavoro.
Invece, per coloro che sono stati assunti successivamente al 2008, il sistema informatico recupera i dati dalle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, semplificando in questo caso l’adempimento per il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni.
Infine, sempre nell’ambito dell’aggiornamento delle FAQ, il Ministero del lavoro è altresì intervenuto con riferimento al caso del socio lavoratore di cooperativa che intende recedere come socio dalla stessa (art. 5 co. 2 della L. 142/2001). In tal caso, si precisa, essendo il rapporto associativo e quello lavorativo intimamente connessi, vige anche in questo caso l’obbligo di trasmettere on line le dimissioni o risoluzioni consensuali.