Costituzione di SRL – Versamento mediante assegno bancario – Impossibilità (Massima Comitato notarile regionale della Campania n. 23/2016)

Il Comitato notarile regionale della Campania, nella recente massima n. 23, ha precisato che, in sede di costituzione di una srl, non si può versare il capitale mediante un assegno bancario.Ciò in quanto:

– l’art. 58 del RD 1736/1933, prescrivendo che, salva l’ipotesi della novazione, la consegna dell’assegno di norma non comporta l’estinzione del rapporto di valuta sottostante e della correlativa azione causale, espressamente esclude l’efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo e, quindi, impedisce l’equiparazione dell’assegno bancario al danaro;

– non si possono estendere all’assegno bancario le motivazioni che correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare;

– non è possibile sostenere che gli interventi normativi in materia di antiriciclaggio, limitando l’utilizzo del denaro contante, abbiano ampliato il novero dei mezzi di pagamento che secondo i canoni di buona fede, ex art. 1175 c.c., il creditore non può rifiutare (salvo adeguata motivazione).

In senso contrario, peraltro si è espressa la massima 17.5.2016 n. 148 del Consiglio Notarile di Milano.

Fondo di integrazione salariale – Disciplina generale (circ. INPS 9.9.2016 n. 176)

Con la circ. 9.9.2016 n. 176, l’INPS è intervenuto con riferimento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) regolato dal DM 94343/2016 su indirizzo dell’art. 29 del DLgs. 148/2015. Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha fornito un quadro normativo completo del nuovo ammortizzatore, nonché definito le modalità operative per effettuare i relativi versamenti, compresi gli arretrati decorrenti dall’1.1.2016. Tra le indicazioni di maggior interesse, si segnala l’individuazione dell’esatto novero dei datori di lavoro destinatari del Fondo, che risulta fortemente ampliato non solo perché comprende le aziende con più di 5 dipendenti (nella disciplina previgente erano 15), ma anche perché il FIS si applica ai datori di lavoro non imprenditori esclusi dal campo di azione della CIG e privi di un fondo di solidarietà settoriale o alternativo.

Di conseguenza, dall’1.10.2016 (ma con effetto retroattivo dall’1.1.2016) il contributo di finanziamento del Fondo in argomento si applicherà ex novo, oltre ai datori di lavoro con fascia dimensionale da oltre 5 e fino a 15 dipendenti, anche a quelli non imprenditori in precedenza esclusi, a prescindere dal requisito dimensionale. 

Questi ultimi ricadranno, a seconda del numero dei dipendenti, in una delle due fasce previste con il conseguente diverso impatto dell’onere contributivo. In pratica, per i datori di lavoro con oltre 5 e fino a 15 dipendenti, l’aliquota contributiva sarà dello 0,45%, mentre oltre i 15 dipendenti l’importo sarà dello 0,65%.

Assegnazione di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Proroga del termine del 30.9.2016 – Ipotesi allo studio del governo

Sono allo studio ipotesi di riapertura delle disposizioni, contenute nell’art. 1 co. 115 ss. della L. 208/2015, per l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplice. Il termine di legge del 30.9.2016 potrebbe, infatti, non essere prorogato, imponendo così di attendere sino all’1.1.2017 per procedere alle operazioni. In questo contesto non appare, però, chiaro se il regime di tassazione in sede di riapertura dei termini sia esattamente quello della L. 208/2015, o se possano essere al contrario apportate modifiche al testo di legge per la tassazione della società e dei soci.

Svolgimento a tempo pieno di attività di lavoro dipendente e apertura della partita IVA – Illegittimità della rettifica per mancato adeguamento agli studi di settore (Cass. 21.9.2016 n. 18447)

La Cassazione, con la sentenza 21.9.2016 n. 18447, ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un artigiano che svolgeva l’attività in via del tutto marginale rispetto all’impiego come lavoratore dipendente a tempo pieno. Nel caso specifico, pur non avendo fornito la prova scritta circa la tipologia contrattuale, era verosimile ritenere, sulla base dell’ammontare di reddito percepito, che il lavoro subordinato fosse a tempo pieno. Conseguentemente, l’attività autonoma poteva essere svolta soltanto marginalmente, con redditi prodotti esigui.

Tale ricostruzione non è incisa dalla nomina del responsabile tecnico per la certificazione degli impianti da parte dell’artigiano (elettricista) posto che tale circostanza non è significativa di un’attività svolta secondo i parametri di normalità degli studi di settore, rappresentando piuttosto l’adempimento di un obbligo di legge.

DLgs. attuativi della L. 183/2014 (c.d. Jobs act) – Provvedimento correttivo – Anticipazioni

Il Consiglio dei ministri di oggi, 23.9.2016, dovrebbe approvare il DLgs. correttivo del Jobs Act, con cui dovrebbe essere disposta la possibilità:- di prorogare la CIGS esaurita per un ulteriore periodo massimo di un anno, a condizione che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive per la ricollocazione del personale;

– di erogare un sostegno di 500 euro al mese, per un massimo di 12 mesi, ai lavoratori licenziati a seguito di un programma di CIGS (anche in deroga), che nel corso del 2016 esauriscano le prestazioni di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria;

– per i lavoratori stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali, che hanno lavorato almeno tre anni su quattro usufruendo di sei mesi di Aspi/Naspi, di avere un mese di sussidio aggiuntivo fino a un massimo di quattro;

– rimandare all’1.1.2017 l’introduzione della tracciabilità dei voucher;

– di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in “espansivi”, a condizione che siano in corso da almeno un anno, o siano stati stipulati prima dell’1.1.2016.

Impianti fotovoltaici – Aliquota di ammortamento applicabile (risposta a interrogazione parlamentare 22.9.2016 n. 5-09541)

Nella risposta a interrogazione parlamentare fornita in data 22.9.2016, il MEF ha chiarito che, ai fini dell’ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici, non è possibile applicare il coefficiente del 9% in modo indifferenziato a tutte le tipologie di impianto.Tale interpretazione determinerebbe numerose criticità e, in specie, un effetto negativo in termini di gettito fiscale, anche in riferimento dell’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), c.d. super-ammortamenti.

Inoltre, l’applicazione di un’unica percentuale di ammortamento contrasterebbe con il trattamento contabile previsto dai principi contabili nazionali.

Con la risposta all’interrogazione parlamentare, il MEF conferma, quindi, l’orientamento previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36, mentre sembra essere respinta l’interpretazione fornita dalla recente norma di comportamento AIDC n. 197.

Precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – Invio dei dati relativi agli oneri detraibili – Estensione dei soggetti obbligati – Modalità di utilizzo dei dati (provv. Agenzia Entrate 15.9.2016 n. 142369)

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369 ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.
Con il DM 1.9.2016, infatti, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dall’1.1.2016, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (ex art. 15 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR):
– le c.d. “parafarmacie”;
– gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
– gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Ai fini dell’invio e dell’utilizzo dei nuovi dati, per quanto riguarda le spese sanitarie, il citato provvedimento individua le seguenti tipologie di spesa:
– prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti;
– spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
– spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
– servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);
– spese agevolabili solo a particolari condizioni: acquisto o affitto di protesi (che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE) e assistenza integrativa;
– altre spese sanitarie.
Le spese veterinarie da comunicare sono, invece, quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le spese sostenute per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

Misure di prevenzione e contrasto all’evasione – Annualità 2012 – Anomalie nelle dichiarazioni – Lettere ai contribuenti e software per il calcolo del ravvedimento operoso

Le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 e 730/2013), il cui invio è stato annunciato con il comunicato stampa del 14.9.2016, riguardano l’omessa dichiarazione dei redditi individuati nel provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2016. In particolare, si tratta di redditi:
– di lavoro dipendente e assimilati;
– per assegni periodici dell’ex coniuge;
– di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza;
– di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitali o enti commerciali;
– di lavoro autonomo occasionale e alcuni tipi di redditi diversi;
– d’impresa derivanti da plusvalenze o sopravvenienze attive.
Laddove la segnalazione dell’Agenzia dovesse ritenersi fondata, è possibile procedere alla sanatoria presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (IRPEF e addizionali), gli interessi, le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo in applicazione del ravvedimento operoso.

Abrogazione della mobilità – Effetti e decorrenza

L’istituto della mobilità (L. 223/91) è stato abrogato dall’art. 2 co. 71 della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e scomparirà a partire dall’1.1.2017, data a partire dalla quale il reddito in favore dei lavoratori che perderanno involontariamente l’occupazione sarà garantito dal ricorso alla Naspi.
Con l’impossibilità di ricorrere alla mobilità, i datori di lavoro legittimati perderanno uno strumento necessario alla gestione delle eccedenze di personale e la possibilità di ricorrere alle agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato e a termine.
A seguito di tale abrogazione, si prospetta uno scenario così articolato:
-fino al 30.12.2016, le aziende legittimate potranno collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di CIGS sia a seguito di un licenziamento collettivo, mentre le aziende che assumeranno questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno ancora contare sugli incentivi alle assunzioni;
-dal 31.12.2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste avrebbe decorrenza 1.1.2017, cioè il giorno successivo al licenziamento;
-dall’1.1.2017 non potranno essere premiate le assunzioni dei soggetti iscritti entro il 31.12.2016 a seguito dell’abrogazione delle relative norme incentivanti.

Disciplina dei costi “black list” – Modifiche del DLgs. 147/2015 – Effetti ai fini della compilazione di UNICO 2016

Per il periodo d’imposta in corso al 7.10.2015, in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 5 del DLgs. 147/2015, i costi derivanti da operazioni con controparti black list sono deducibili, in caso di concreta esecuzione, nei limiti del valore normale e, per l’eccedenza, a fronte della prova dell’effettivo interesse economico (art. 110 co. 10 e 11 del TUIR).
Le suddette spese vanno indicate in UNICO 2016, nel rigo RF29, quale variazione in aumento; inoltre, nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese deducibili, sia che si tratti di importi entro il valore normale sia che si tratti di importi eccedenti per i quali sussiste l’esimente dell’effettivo interesse economico (questi ultimi da indicare in colonna 1).
L’omessa indicazione dei costi black list comporta l’applicazione della sanzione del 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000,00 euro.
In UNICO 2016 dovrebbero essere monitorate le spese derivanti da operazioni realizzate con Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malaysia e Filippine fino all’11.5.2015, nonché i costi sostenuti con soggetti localizzati nel territorio di Hong Kong fino al 30.11.2015; ciò, in virtù dell’entrata in vigore dei DM 27.4.2015 e 18.5.2015 che, modificando il DM 23.1.2002, hanno espunto i suddetti Stati dalla black list valida ai fini della disciplina in esame, senza però prevedere decorrenze specifiche.
Si tenga presente, infine, che, nel caso in cui il fornitore black list sia anche un soggetto appartenente al gruppo, la suddetta normativa si sovrappone a quella in tema di transfer pricing; pertanto, in caso di dimostrazione dell’effettivo interesse economico, l’eventuale eccedenza rispetto al valore normale potrebbe non essere deducibile ai sensi della normativa sul transfer pricing, la quale prevale sulla normativa black list, in quanto espressione del principio di libera concorrenza.