Lavoro accessorio – Utilizzo di voucher in agricoltura – Chiarimenti del Min. Lavoro

Con la pubblicazione di nuove Faq, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle comunicazioni preventive che i committenti imprenditori agricoli devono effettuare all’Ispettorato nazionale del lavoro quando ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (voucher) ex art. 49 del DLgs. 81/2015.  Sul punto, si ricorda che tali soggetti sono tenuti a comunicare il codice fiscale del lavoratore, il luogo di lavoro, nonché la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, mentre risultano esentati dal comunicare l’ora di inizio e fine della prestazione.

Al riguardo, si precisa che, laddove la prestazione ecceda i 3 giorni, e duri ad esempio una settimana, è possibile effettuare una sola comunicazione con l’indicazione dei vari periodi, ciascuno di 3 giorni al massimo. Per ogni periodo andrà indicata la durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

Tale precisazione se da un lato semplifica gli adempimenti, in quanto con un’unica comunicazione si denunciano più periodi, dall’altro sembra richiedere un elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge, e cioè la durata della prestazione espressa in ore per ciascun periodo, anziché la sola durata complessiva dei 3 giorni.

Mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione – Pagamento della cedolare e compilazione del riquadro in dichiarazione – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione

Con uno degli emendamenti alla Legge di conversione del DL 193/2016, attualmente all’esame del Senato, sono state introdotte alcune novità in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative. In particolare, è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto per il quale fosse stata validamente espressa l’opzione per la cedolare non comporti la revoca del regime sostitutivo, purché il contribuente abbia corrisposto regolarmente l’imposta sostitutiva ed abbia dichiarato i redditi da locazione nel modello Unico o nel modello 730.

In tal modo, il legislatore vuole evitare che da una dimenticanza meramente formale (mancata comunicazione, non accompagnata da omissione di pagamento, in quanto l’imposta di registro e di bollo sulla proroga non sono dovute perché sostituite dalla cedolare) derivino conseguenze irreversibili per il contribuente. 

Tuttavia, la nuova norma prevede l’applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga, pari a 100,00 euro, ridotta a 50,00 euro per i ritardi non superiori a 30 giorni.

Autoveicoli di agenti e rappresentati di commercio – Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine – Novità del Ddl. di bilancio 2017

Il Ddl. di bilancio 2017 prevede l’innalzamento a 5.164,57 euro del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Nello specifico, viene modificato l’ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR, prevedendo che “i predetti limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente ad euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio”.

Pertanto, estendendo l’ambito del regime di favore riconosciuto agli agenti o rappresentanti di commercio, viene previsto un maggior limite massimo di deducibilità non solo per l’acquisto degli autoveicoli (fattispecie attualmente vigente), ma anche con riferimento al noleggio a lungo termine (nuova fattispecie).

Riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal c.d. Jobs Act – Principali novità

Il prossimo anno si completerà il processo di riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, così come previsto dal Jobs Act (L. 183/2014) e attuato dal DLgs. 4.3.2015 n. 22.
Dall’1.1.2017, infatti, i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo non potranno più accedere alla Mobilità (in quanto abrogata), bensì alla NASpI, ossia la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale in caso di disoccupazione, visto che con il 2016 esce di scena anche l’indennità speciale edile. Secondo i dati forniti dall’INPS, la platea dei lavoratori potenzialmente interessati è di circa 60.000 unità.
Sul punto, si ricorda che la Mobilità e la NASpI si differenziano per sistema di calcolo e durata. La prima equivale al 100% dell’assegno di CIG straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo precedente il licenziamento (80% dello stipendio), importo che scende all’80% dopo 12 mesi. La seconda, invece, è il 75% della retribuzione: se questa supera 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto. Per la NASpI è prevista una riduzione del 3% a partire dal quarto mese.

Area edificabile – Determinazione del valore venale al 1° gennaio (Cass. 28.10.2016 n. 21830)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.10.2016 n. 21830, ha ribadito che agli effetti dell’ICI e dell’imposta di registro (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), la quantificazione del valore di un’area edificabile è distinta e autonoma perché differenti sono sia i soggetti attivi che la struttura dei due tributi, come specificamente delineati dall’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 e dall’art. 51 del DPR 131/86.
Ne discende che, per tali aree, il valore accertato ai fini dell’ICI (dell’IMU dall’1.1.2012) non può essere utilizzato per la quantificazione dell’imposta di registro e viceversa (il valore accertato per la determinazione dell’imposta di registro non può essere utilizzato ai fini dell’ICI/IMU).
Il corrispettivo pattuito tra venditore e acquirente per la compravendita di un’area fabbricabile, così come indicato nel rogito notarile agli effetti dell’imposta di registro, quindi, non può essere utilizzato per la determinazione dell’ICI/IMU, in quanto il valore definito ai fini dell’imposta di registro, per la sua diversa natura e le diverse modalità di gestione della stessa, può non coincidere con il valore venale in comune commercio determinato agli effetti dell’ICI/IMU ai sensi dell’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.

Chiusura delle partite IVA inattive – Emendamenti al DL 193/2016

Il DL 193/2016, secondo le modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge, prevede la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di provvedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione.
Tale operazione sarà svolta dall’Agenzia “sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso”, senza ulteriori specificazioni. I criteri e le modalità attuative di chiusura delle partite IVA “inattive” saranno, difatti, definiti con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento attuativo prevederà, inoltre, “forme di comunicazione preventiva al contribuente”, nel caso in cui gli Uffici rilevino la “non operatività” della posizione fiscale.
La norma introdotta nel DL 193/2016 modifica anche il quadro sanzionatorio in materia, abolendo la pena pecuniaria da 500 a 2.000 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività, attualmente prevista dall’art. 5 co. 6 primo periodo del DLgs. 471/97 (rimarrebbero operative, invece, le sanzioni per le violazioni relative all’inizio e alla variazione dell’attività).

Operazioni con la Repubblica di San Marino – Obbligo di segnalazione – Soppressione – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione

Per quanto riguarda gli acquisti di beni provenienti da San Marino, viene evidenziato che tali operazioni, salvo eccezioni, sono soggette ad imposta in Italia soltanto laddove effettuate da soggetti passivi IVA e che l’imposta può essere assolta secondo due diverse modalità:
– da parte del cedente sammarinese;
– da parte del cessionario italiano.
In quest’ultimo caso il cessionario è tenuto a:
– integrare con l’IVA dovuta la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese;
– annotare il documento sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite;
– comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esecuzione di tali annotazioni compilando la sezione SE del modello polivalente da inviare all’Agenzia entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
Tuttavia, a partire dalle annotazioni effettuate dall’1.1.2017, tale adempimento sarà soppresso per effetto del DL 193/2016, così come emendato in Parlamento nel corso dell’iter di conversione in legge.
Pertanto, l’abrogazione di tale adempimento renderà superflua la disposizione di cui all’art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 127/2015, che prevede l’esonero da dette comunicazioni per i soggetti IVA che eserciteranno l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture.

Rideterminazione del valore dei terreni – Asseverazione della perizia in data successiva all’atto di vendita – Ammissibilità (C.T. Reg. Cagliari 24.5.2016 n.190/8/16)

La C.T. Reg. Cagliari 24.5.2016 n. 190/08/2016 ha affermato che, ai fini della rivalutazione ex art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448, la perizia di rivalutazione del valore del terreno può essere asseverata in data successiva all’atto di vendita.
A tal proposito, i giudici di secondo grado – richiamando la Cass. 28.11.2013 n. 26714 – hanno osservato che il citato art. 7 consente di assumere come valore iniziale quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in una data successiva all’atto di vendita. Non esistono, infatti, preclusioni di legge e risultano irrilevanti le diverse previsioni derivanti da atti non normativi, come le circolari amministrative.
Tale pronuncia è allineata al consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. 14.5.2014 n. 10561, Cass. 28.11.2013 n. 26714 e Cass. 30.12.2011 n. 30729), nonché a quello espresso nella ris. Agenzia delle Entrate 27.5.2015 n. 53.

Opzioni da esercitare in dichiarazione – Applicabilità della remissione in bonis – Iter di conversione in legge del DL 193/2016

In sede di conversione in legge del DL 193/2016 si propone di introdurre una norma che prevede espressamente l’applicabilità della remissione in bonis (art. 2 co. 1 del DL 16/2012) per le opzioni, come il consolidato fiscale, da esercitare in dichiarazione.
Ciò, tuttavia, decorre dal 2017, quindi se per il triennio 2017-2019 si intende fruire del regime per il consolidato fiscale ex art. 117 e ss. del TUIR, e l’opzione non viene esercitata nel modello UNICO 2017, è possibile sanare la situazione sino al termine per l’invio del modello UNICO 2018 presentando un modello UNICO 2017 integrativo con opzione e pagando 250,00 euro.
Per il pregresso, nonostante, a questo punto, sia sostenibile la tesi che ritiene operante la disciplina delle dichiarazioni integrative (art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98), si consiglia, ove possibile, di optare per la remissione in bonis, per esigenze di cautela.

Agevolazioni relative all’impiego di lavoratori in scadenza al 31.12.2016

Tra le agevolazioni sulle assunzioni in scadenza il 31.12.2016 si ricordano:
– il beneficio economico e contributivo legato all’assunzione di lavoratori in mobilità, a causa dell’abrogazione di quest’ultima, disposta dall’art. 2 co. 71 della L. 92/2012, a decorrere dall’1.1.2017. L’incentivo permane in capo ai datori di lavoro che procederanno ad assunzioni, proroghe e trasformazioni entro il 31.12.2016. Qualora, invece, un datore di lavoro abbia già in essere un rapporto a tempo determinato agevolato che termini nel corso del 2017, dovrà valutare l’opportunità di trasformare entro il 2016 il contratto a tempo indeterminato, per poter godere dei successivi 12 mesi agevolati;
– l’esonero contributivo ex L. 208/2015, che prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 40%, fino ad un massimo di 3.250 euro l’anno, per la durata di 24 mesi dall’assunzione. L’agevolazione continuerà a trovare applicazione per le assunzioni avvenute entro il 31.12.2016, per i due anni successivi all’inserimento del lavoratore;
– l’esonero contributivo totale previsto dalla L. 183/2011 per le assunzioni in apprendistato da parte delle micro-imprese;
– la possibilità di assumere in via agevolata giovani che svolgano o abbiano svolto un tirocinio con il programma Garanzia Giovani.