Contribuzione ai fondi pensione – Limite di deducibilità – Compilazione della dichiarazione

Nel vademecum riguardante ritenute, oneri detraibili, oneri deducibili e crediti di imposta fornito con la circ. 4.4.2017 n. 7, l’Agenzia delle Entrate si è, altresì, soffermata sulle modalità con cui devono essere esposti, nel modello 730/2017, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, in funzione delle diverse ipotesi di deducibilità previste dalla legge.
Innanzitutto, si ricorda che:
– danno diritto alla deduzione di cui all’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR tutti i Fondi pensione disciplinati dal DLgs 252/2005;
– poiché il limite di deducibilità generale di 5.164,57 euro, previsto dall’art. 8 co. 4 del DLgs, 252/2005, è complessivo, in presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più Certificazioni uniche non conguagliate, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non sia stato superato il suddetto limite.
Si passa, quindi, ad esaminare i righi (da E27 a E31) interessati.

Fuoriuscita dal regime dei minimi – Possibilità di accesso al regime forfetario (interpello DRE Veneto 29.3.2017 n. 907-10/2017)

Con la risposta all’interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, la DRE Veneto ha precisato che il contribuente che abbia applicato ininterrottamente il regime di vantaggio, di cui al DL 98/2011, dal 2013 al 2016 e continui a possedere i requisiti previsti per tale regime “non può, per l’anno 2017, applicare altro regime essendo vincolato al regime di vantaggio iniziato nel 2013”. Dalla risposta si evince che il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario era circoscritto ai seguenti anni:
– al 2015, rispetto al quale il passaggio era espressamente consentito dall’art. 1 co. 86 della L. 190/2014;
– al 2016, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015 (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016 e 12/2016).
Al di fuori di tali casi, il passaggio al regime forfetario potrebbe avvenire solo a seguito del decorso del quinquennio di durata del regime di vantaggio oppure, prima, per la perdita di uno o più dei requisiti d’accesso.

Canone RAI – Importi addebitati – Comunicazione delle imprese elettriche (provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384)

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 67384 ha stabilito che, in assenza di rettifiche dei dati, le imprese elettriche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30.4.2017, una comunicazione con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell’anno 2016.
L’art. 5 co. 2 del DM 13.5.2016 n. 94 dispone che le imprese elettriche sono tenute a trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Il successivo comma 3 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all’Agenzia delle Entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell’anno precedente da utilizzare ai fini dell’attività di controllo.
Considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il provv. 4.7.2016 n. 105181 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, il provv. n. 67384/2017 in commento ha previsto una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi.
Esclusivamente per i dati relativi al 2016, la comunicazione in parola si considera tempestiva se effettuata entro il 30.4.2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

Notificazioni – Utilizzo della PEC – Entrata in vigore dall’1.7.2017

Entreranno in vigore dall’1.7.2017 le nuove disposizioni sulla notifica degli accertamenti fiscali, che prevedono l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate della Posta Elettronica Certificata (art. 7-quater del DL 193/2016).
Viene, in particolare, evidenziato che la PEC potrà essere utilizzata per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che hanno come destinatari le imprese individuali o società e i professionisti iscritti in albi o elenchi.
Le caselle mail di riferimento sono quelle risultanti dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Rimangono fermi gli attuali sistemi di notificazione mediante il ricorso a messi comunali o autorizzati dall’ufficio o alla raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto ai termini di prescrizione e decadenza del potere di accertamento e riscossione, la notificazione è perfezionata:
– con riguardo all’ufficio, quando il gestore della sua casella di PEC trasmette all’ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale della certificazione di avvenuta spedizione del messaggio;
– con riguardo al contribuente, alla data di consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della PEC trasmette all’ufficio.

Innalzamento a 30.000,00 euro della soglia per il visto di conformità o per la prestazione di garanzia – Novità del DL 193/2016 – Rimborsi in corso di esecuzione al 3.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, è stato chiarito che il nuovo ammontare di 30.000,00 euro ex art. 38-bis del DPR 633/72 (come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7-quater del DL 193/2016), ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia né ulteriori formalità, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3.12.2016.
Inoltre, viene indicato che, per i rimborsi richiesti in vigenza della precedente disciplina, e non ancora eseguiti, gli Uffici:
– non richiederanno la garanzia patrimoniale, se essa non è stata prestata;
– non richiederanno l’integrazione della dichiarazione IVA annuale, se essa non recava l’apposizione del visto di conformità o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Laddove, invece, la garanzia sia stata prestata e i rimborsi già erogati alla data del 3.12.2016, viene ribadito che la garanzia prestata, in corso di validità, non potrà essere restituita.

Definizione delle liti pendenti – Misure allo studio del Governo

I tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente alla modifica di alcuni istituti caratterizzanti il processo tributario (tra cui l’elevazione da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro della soglia utile per la procedura di reclamo-mediazione), stanno valutando l’opportunità di introdurre una definizione delle liti pendenti.
Secondo le indiscrezioni che emergono dalla stampa specializzata, la definizione comporterebbe gli stessi benefici della rottamazione dei ruoli, quindi lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Resta da chiarire la data in cui la lite deve essere pendente al fine di fruire della menzionata sanatoria.

Soci di società estinta – Sanzioni amministrative (Cass. 7.4.2017 n. 9094)

Le sanzioni amministrative tributarie non si estendono ai soci di società di capitali estinta (Cass. 7.4.2017 n. 9094).
Il principio esposto, che, per quanto ci consta, non era mai stato affermato in precedenza, argomenta sulla base delle seguenti norme:
– l’art. 8 del DLgs. 472/97, che prevede l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
– l’art. 7 del DL 269/2003, secondo cui le sanzioni amministrative possono essere irrogate solo nei confronti della persona giuridica.

Auto strumentale all’attività del contribuente (C.T. Prov. Reggio Emilia 14.3.2017 n. 80/2/17)

Ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/73, il fermo dell’auto non è consentito se il debitore dimostra che il mezzo è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o alla professione.
C.T. Prov. Reggio Emilia 14.3.2017 n. 80/2/17 ha sancito che quanto esposto, per evidenti ragioni, vale pure se l’auto è strumentale all’attività di lavoro dipendente, pena una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti.
Nel caso in oggetto, l’attività di lavoro dipendente consisteva nella vendita ambulante presso mercati di paese, ove i mezzi pubblici o non esistono o esistono ma in orari incompatibili con quelli di lavoro.

Modello 730: tutte le novità 2017

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che entro il giorno 23.07.2017 dovrà essere trasmesso il Modello 730/2017 con riferimento all’anno d’imposta 2016.

Vediamo le conferme nonché le principali novità, le scadenze degli adempimenti e i documenti da richiedere ai contribuenti che richiedono l’assistenza fiscale.

Leggi l’informativa

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