Trattamento di fine mandato amministratori – Diritto all’indennità non risultante da data certa – Deducibilità (norma di comportamento AIDC 7.4.2011 n. 180)

L’accantonamento per indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori, nella misura fissata dallo Statuto o da delibera dei soci, è deducibile per la società nei limiti delle quote maturate nell’esercizio e correttamente imputate a Conto economico (art. 105 co. 4 del TUIR).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la deducibilità del TFM può avvenire per competenza solo a condizione che il diritto all’indennità risulti con data certa antecedente all’inizio del mandato.
In senso contrario, la norma di comportamento AIDC 180 afferma invece che l’accantonamento per TFM, nella misura stabilita da apposita delibera, è sempre deducibile ai fini IRES per competenza.
L’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria è stata però condivisa dalla Corte di Cassazione.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Informazioni essenziali (comunicazione Consiglio dei Ministri 24.11.2017)

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune informazioni essenziali con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, in attesa delle disposizioni attuative.
Tra i chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
– sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
– le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Agevolazione prima casa – Condizioni agevolative – Non titolarità di altra abitazione acquistata col beneficio – Verifica della adeguatezza alle esigenze abitative – Esclusione (Cass. 17.11.2017 n. 27376)

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27376/2017, può nuovamente godere dell’agevolazione prima casa chi abbia la titolarità di un’altra abitazione valutata non idonea all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (ad esempio, inabitabilità) che di natura soggettiva (es. fabbricato inadeguato per caratteristiche o dimensioni).
Inoltre, ribadisce la pronuncia, può godere del beneficio colui che, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale e, quindi, in concreto non idoneo ad essere abitato, ove ciò sia comprovato dal successivo accatastamento in A10.
L’ordinanza contraddice quanto affermato dallo stesso Collegio con la sentenza 13.6.2017 n. 14740, ma rientra in un filone giurisprudenziale molto solido, secondo il quale, per la condizione di impossidenza di altre abitazioni, rileverebbe l’idoneità dell’abitazione preposseduta.
Si ricorda come la norma agevolativa non contenga più, dall’1.1.96, alcun riferimento alla idoneità abitativa dell’altra abitazione, ma la più parte della giurisprudenza continui a fare riferimento a tale requisito.

Modalità di tenuta dei registri in forma elettronica – Novità del maxiemendamento al DL 148/2017

Una disposizione del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017 prevede che i registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, possano essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò, tuttavia, a patto che i suddetti registri, in caso di accessi, ispezioni o verifiche:
– risultino sempre aggiornati;
– possano essere stampati su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.
A tali condizioni, dunque, i registri IVA tenuti con sistemi elettronici sarebbero considerati regolari anche in assenza della trascrizione su supporti cartacei oltre il termine stabilito dall’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94.

Sottoscrizione digitale ai fini fiscali di atti societari – Novità del maxiemendamento al DL 148/2017

Il maxiemendamento approvato dal Senato in sede di conversione del DL 148/2017 introduce il nuovo co. 1-ter all’art. 36 del DL 112/2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie).
La nuova disposizione estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
– gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
– gli atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
– i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
L’utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Al riguardo, si ritiene che la norma non sembri di per sé idonea ad incidere sulle attuali modalità di gestione dell’atto e che la sottoscrizione digitale non sia altro che una forma di redazione telematica del documento.

Riduzione dei termini per la detrazione IVA – Novità del DL 50/2017 convertito – Effetti sulla registrazione delle fatture emesse a fine 2017 e ricevute nel 2018

Per effetto delle novità del DL 50/2017, sono stati anticipati i termini previsti per l’esercizio della detrazione dell’IVA, nonché per la registrazione delle fatture di acquisto.
Si ricorda che il termine per la registrazione delle fatture incide anche sulla determinazione del reddito per i contribuenti in contabilità semplificata i quali abbiano optato per il metodo delle registrazioni ai fini IVA ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. Occorre, dunque, prestare attenzione alle fatture ricevute a fine anno.
In particolare, se una fattura viene ricevuta entro il 31.12.2017, la stessa deve essere registrata entro il medesimo anno ai fini della deducibilità del costo nell’ambito del regime di cassa, non potendo concorrere alla determinazione del reddito del 2018. Infatti, in linea generale, una fattura di acquisto relativa al 2017 può concorrere alla determinazione del reddito del 2018 soltanto in caso di fatturazione differita ovvero di tardiva ricezione della fattura a causa di disguido postale.

APE e RITA – Novità del Ddl. di bilancio 2018

Tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nel Ddl di bilancio 2018, si segnalano alcune misure di carattere estensivo che riguardano l’Anticipo pensionistico (APE) nonché la stabilizzazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), entrambe introdotte con la L. 232/2016.
In particolare, si prevede la proroga fino al 31.12.2019 della sperimentazione della c.d. “APE volontaria”, mentre per quanto riguarda la “APE sociale”, il disegno di legge ne amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, introducendo la possibilità di fruire dell’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Inoltre, si propone di agevolare e ampliare l’accesso all’APE sociale alle donne, stabilendo che i requisiti contributivi richiesti dall’art. 1 co. 179 della L. 232/2016 siano ridotti di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni (c.d. “APE sociale donna”).
Infine, modificando l’art. 11 del DLgs. n. 252/2005, si rende strutturale la RITA, attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1.5.2017 al 31.12.2018 dall’art. 1 co. 188 della L. 232/2016.

Agevolazioni prima casa -Area scoperta antistante all’abitazione – Estensione dell’agevolazione – Condizioni

Sebbene l’agevolazione prima casa sia inevitabilmente legata ad un fabbricato (come definito dal Min. Lavori pubblici n. 1820/1960 e dalla R.M.n. 46/1998), tuttavia, non può dirsi che l’agevolazione si “fermi” con i confini dell’edificio.
Infatti, in più occasioni, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria hanno riconosciuto come l’agevolazione (sia per l’acquisto che per la costruzione) spetti:
– anche per le pertinenze dell’abitazione (circ. 18/2013);
– anche in caso di ampliamento della “prima casa” (ris. 22/2011).
Con riferimento alle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il beneficio possa applicarsi anche alle aree scoperte dell’abitazione, purché graffate ad essa in Catasto. La dottrina non condivide tale tesi, ritenendo che l’agevolazione spetti a tutte le aree scoperte che siano definibili pertinenze ex art. 817 c.c.

Licenziamento intimato durante il periodo di comporto per malattia o infortunio – Illegittimità – Condizioni – Orientamenti giurisprudenziali (Cass. 19.10.2017 n. 24766)

Se il licenziamento intimato al lavoratore durante il periodo di malattia, anche per cause diverse dal superamento del periodo di comporto, sia inefficace o nullo, è il quesito sollevato dalla Corte di Cassazione davanti alle Sezioni Unite, con l’ordinanza 19.10.2017 n. 24766.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale è duplice, in quanto se da un lato la giurisprudenza prevalente della Cassazione ritiene valido il licenziamento per giustificato motivo intimato nel periodo di malattia, risultando solo sospesa l’efficacia dell’atto unilaterale fino al venir meno della situazione, dall’altro si contrappone il filone giurisprudenziale in base al quale, invece, il licenziamento comunicato in costanza di malattia è affetto da nullità, con conseguente diritto alla reintegrazione del lavoratore. Secondo questo orientamento, in caso di licenziamento intimato anteriormente alla scadenza del comporto stesso, l’atto di recesso è nullo per violazione di una norma imperativa, ossia l’art. 2110 c.c., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore.

IMU – Terreni edificabili – Svolgimento di attività agricola da parte di uno dei contitolari o comproprietari – Estensione dei benefici (Cass. 27.9.2017 n. 22486)

La Cass. 27.9.2017 n. 22486 ha ribadito che ai fini dell’ICI, dell’IMU e della TASI, l’area edificabile posseduta in comproprietà da più soggetti, dei quali almeno uno lo conduca per lo svolgimento di attività agricola, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), deve essere considerato quale terreno agricolo.
Per tutti i comproprietari, infatti, opera la “finzione giuridica” prevista dall’art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92 che esclude la natura di area fabbricabile per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.