Regime di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore

La giurisprudenza, anche di recente, ha precisato contenuti e limiti del regime di solidarietà previsto dall’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore, in caso di appalto di opere o di servizi.
In particolare, è stato chiarito che la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 citato;
– non è applicabile al condominio (Trib. Roma 9213/2018), né in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni a norma dell’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 (Cass. 9228/2018);
– è applicabile anche in favore dei dipendenti di una società consorziata nei confronti del consorzio che aveva affidato alla consorziata l’appalto stipulato con il committente (Trib. Roma 5664/2018), in caso di subfornitura (Corte Cost. 254/2017) e in caso di contratto atipico di partnership se la causa prevalente è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto (Trib. Milano 116/2018);
– ha ad oggetto tutto il credito retributivo maturato con riguardo al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto, per cui è stato ritenuto che non comprenda l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività e i c.d. “buoni pasto” (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) nonché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (Cass. 27678/2018). Rientrano invece tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire i ROL (Trib. Milano 2065/2018, Cass. 10354/2016) e l’emolumento di una tantum previsto dal CCNL per il periodo di vacanza contrattuale (Trib. Roma 5664/2018).

Aree edificabili – Variazioni in corso d’anno – Infrazionabilità dell’ICI e dell’IMU (risposte Min. Economia e Finanze 31.1.2019)

Nel corso della videoconferenza che si è tenuta il 31.1.2019, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, con riferimento alle aree edificabili, vale il principio della non frazionabilità dell’imposta (ICI, IMU e TASI) sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2901/2017.
Nel caso in cui sia adottato lo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) in corso d’anno, a seguito del quale alcuni terreni agricoli siano divenuti edificabili, gli effetti dell’attribuzione della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo, in quanto, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92, applicabile anche all’IMU e alla TASI, la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo ai parametri valutativi specifici e vincolanti ivi stabiliti.

Medici generici – Emissione di fattura elettronica nei confronti della ASL – Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 54)

Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.2.2019 n. 54 è stato chiarito, fra l’altro, che:
– non sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni sanitarie rese dai medici di medicina generale convenzionati (c.d. “medici di base” o “medici di famiglia”) nei confronti dell’ASL (art. 2 co. 1 del DM 31.10.74). Le novità in materia di fatturazione elettronica, infatti, non hanno modificato le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni, come già precisato nella ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. 98 con riguardo alla fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (art. 1 co. 209 e ss. della L. 244/2007);
– nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dall’1.1.2019) non devono essere indicati i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dall’1.1.2019, seppure riferite al 2018. Al contrario, sono da includere i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) e comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) – Termini di invio – Differimento al 30.4.2019

Secondo quanto annunciato il 13.2.2019 dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Massimo Bitonci, verranno posticipati dal 28.2.2019 al 30.4.2019, sia il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”), relativa al secondo semestre 2018, sia il termine per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), relativa al mese di gennaio 2019.
Restano fermi, invece, i termini previsti per:
– l’emissione delle fatture elettroniche relative al mese di gennaio 2019 senza l’applicazione delle sanzioni (18.2.2019);
– l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del DL 78/2010, relativa al quarto trimestre 2018 (28.2.2019).
Con un comunicato stampa diffuso il 13.2.2019, il CNDCEC ha reso noto di aver accolto favorevolmente il differimento dei termini per lo spesometro e l’esterometro.
Tuttavia, secondo il Presidente Massimo Miani, permane la necessità di prorogare anche la moratoria sulle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche, nonché i termini per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 e per l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Novità del DL 135/2018 convertito – Mancato pagamento delle rate entro il 7.12.2018 – Effetti

La L. 12/2019, di conversione del DL 135/2018, ha modificato l’art. 3 co. 23 del DL 119/2018, ammettendo alla rottamazione anche i debitori che, entro il 7.12.2018, non hanno pagato le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
Questi soggetti, che erano, per vari motivi, decaduti dalle precedenti rottamazioni, avrebbero potuto mantenere i benefici di tale istituto solo pagando le menzionate rate scadute entro il 7.12.2018, confluendo di diritto in una sostanziale ridilazione del debito residuo.
Occorre però presentare domanda entro il 30.4.2019, sui modelli che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad aggiornare.

Stralcio dei debiti – Versamento a titolo di capitale e interessi in funzione del valore dell’ISEE

I contribuenti persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica che vogliono accedere alla rottamazione sono tenuti a versare le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
– al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500,00 euro;
– al 20%, se l’ISEE del nucleo familiare supera l’importo di 8.500,00 euro, ma non supera 12.500,00 euro;
– al 35%, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro.
A questi importi vanno aggiunti quelli dell’aggio maturato a favore dell’Agente della Riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Riscatto agevolato degli anni di laurea per gli infraquarantacinquenni – Calcoli di convenienza – Novità del DL 4/2019

L’art. 20 co. 6 del DL 4/2019 ha introdotto la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario (c.d. riscatto di laurea), con un onere ridotto sino al compimento del 45° anno di età.
Tale tipologia di riscatto, richiedibile solo per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo (ovvero dall’1.1.1996), consente dunque di arrivare prima ai requisiti della pensione anticipata.
Sul punto nell’effettuare una valutazione di convenienza occorre ricordare che, per coloro che hanno iniziato a versare i contributi dall’1.1.1996, ci sarebbe anche la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva 3 anni prima di quella di vecchiaia, fissata a 67 anni (in pratica, a 64 anni).
L’unico limite, in questo caso, è costituito dall’importo pensionistico che deve essere almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale, in pratica più di 1.280,00 euro.
Tuttavia, ogni tipo di valutazione si rivela sempre molto difficile e a rischio di errore, in quanto l’attuale assetto normativo difficilmente sarà confermato nei prossimi 20-40 anni.

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Novità del DLgs. 14/2019 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14 (nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 per la riforma delle procedure concorsuali) è stato pubblicato sulla G.U. 14.2.2019 n. 38 S.O. n. 6.
Tra le numerose novità si segnalano le modifiche al diritto societario, che impongono agli imprenditori di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi e le procedure di allerta e di composizione della crisi.
Il nuovo sistema è congegnato in modo che, sulla base di indicatori di crisi, l’esposizione debitoria del debitore sia costantemente monitorata.

Poteri e doveri degli amministratori e dei sindaci – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Novità del DLgs. 14/2019 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato sulla G.U. 14.2.2019 n. 38 S.O. n. 6, introduce nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, apportando diverse e significative modifiche al codice civile.
Le norme riguardanti gli amministratori e i sindaci entreranno in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto e, quindi, il 16.3.2019.
Meritano di essere segnalate, in particolare, le seguenti novità:
– sia gli amministratori di società di persone sia quelli di società di capitali dovranno provvedere ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
– anche gli amministratori di srl – come avviene per gli amministratori di spa – potranno essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale;
– i sindaci, anche se nominati nelle srl, in caso di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, potranno chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2409 c.c. ;
– infine, ai sindaci di spa e di srl viene attribuito il potere di chiedere la liquidazione giudiziale della società.

Regime forfetario ex L. 190/2014 – Fuoriuscita dal regime agevolato (chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019)

Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime forfetario, come modificato dalla L. 145/2018.
Relativamente al superamento della soglia di ricavi e compensi nel corso del regime, è stato confermato che la fuoriuscita si determina a decorrere dall’anno successivo e indipendentemente dalla misura dello sforamento. Così se un professionista applica nel 2019 il regime agevolato e percepisce compensi per 100.000,00 euro, l’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (in contabilità semplificata oppure ordinaria), ma il predetto ammontare di compensi sarà tassato nel modello REDDITI 2020 con imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di attività).
Rispetto al passaggio tra regimi, è stato chiarito che un contribuente in regime di contabilità ordinaria, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65.000,00 euro, può applicare il regime agevolato nel 2019 in quanto il vincolo triennale derivante dall’opzione per il regime ordinario viene meno per effetto delle modifiche apportate dalla L. 145/2018, ai sensi dell’art. 1 del DPR 442/97 (il vincolo triennale, invece, non opera in caso di applicazione del regime di cassa).