Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio – Effetti della diffusione del Coronavirus – Informativa in Nota integrativa

Secondo il documento OIC 29 (§ 62), devono essere illustrati in Nota integrativa:
– i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio;
– se rilevanti, anche gli eventi che si verificano tra la data di redazione del progetto e la data di approvazione del bilancio da parte dell’organo assembleare. In questo caso, il progetto (già predisposto) deve essere adeguatamente modificato.
Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl (ipotesi che dovrebbe presentarsi nella maggioranza dei casi), l’emergenza Coronavirus si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.
Negli altri casi, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.
Si ritiene che non debbano fornire informazioni soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto un diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.
Diversamente, ove il bilancio non fosse stato approvato entro febbraio, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione di attività produttive industriali e commerciali e studi professionali – Novità dei DPCM 11.3.2020 e 22.3.2020

Il DPCM 22.3.2020 (non inciso dal DL 19/2020) dispone che le misure ivi previste, di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, siano efficaci fino al 3.4.2020, mentre alcune attività sono autorizzate a proseguire.
Le attività non sospese (che comprendono, tra gli altri, alimentari, energia, sanità, farmaceutica) sembrano accomunate dal fatto di provvedere alla tutela degli interessi primari degli individui, tenendo conto delle esigenze dell’economia moderna (sono incluse, ad esempio, le attività di riparazione di computer e cellulari).
Con riferimento all’esercizio delle professioni, queste sono ammesse in quanto indispensabili per mantenere in esercizio le imprese che devono soddisfare esigenze primarie.
Tali attività professionali, in ogni caso, devono svolgersi secondo le modalità previste nel DPCM 11.3.2020, ossia attuando il lavoro agile per le attività che possono essere svolte al domicilio o in modalità a distanza, incentivando ferie e congedi retribuiti per il personale dipendente, assumendo protocolli anti contagio e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro, provvedendo alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

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Emergenza epidemiologica da Coronavirus Altre misure di sostegno a carattere finanziario

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la moratoria sui finanziamenti, mutui e canoni di leasing per le micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi;
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– l’accesso al Fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti;
– gli incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale;
– il contributo per l’installazione di divisori per taxi e NCC;
– le misure per il settore agricolo e della pesca;
– l’indennità di 600,00 euro ai collaboratori sportivi;
– la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo.

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Effetti della diffusione del Coronavirus – Congedo speciale – Bonus baby-sitting – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 24.3.2020 n. 44 e 25.3.2020 n. 45)

La circolare INPS 24.3.2020 n. 44 ha chiarito che la misura del bonus baby sitting, alternativa alla fruizione del congedo speciale, è erogata tramite libretto famiglia (che dovrà quindi essere attivato), ma non opera il limite di cui all’art. 54-bis co. 5 del DL 50/2017 e, quindi, è utilizzabile anche per prestazioni di lavoro occasionali aggiuntive rispetto a quelle rese da collaboratori già regolarizzati.
Deve ancora essere resa operativa dall’INPS la procedura per presentare le domande.
Con la circolare 25.3.2020 n. 45 è stato poi chiarito che, se nel nucleo familiare un genitore – lavoratore dipendente – gode del congedo parentale convertito in congedo speciale di cui all’art. 23 del DL 18/2020, l’istanza di bonus baby sitting inviata dall’altro genitore verrà respinta.
Non sono convertiti in congedo speciale i congedi ordinari goduti dagli iscritti alla gestione separata INPS o dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che quindi potrebbero teoricamente cumularsi con il bonus in questione.
Sono beneficiari delle misure i genitori naturali e quelli affidatari (per le adozioni il minore deve essere entrato nel nucleo familiare in data anteriore al 5.3.2020).

Effetti della diffusione del Coronavirus – Congedo speciale – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 25.3.2020 n. 45)

L’INPS, con la circ. 25.3.2020 n. 45, ha fornito le istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo speciale introdotto dall’art. 23 del DL 18/2020 e dei “permessi 104″, aumentati per effetto dell’art. 24 del citato decreto.
In proposito, l’INPS precisa che:
– per fruire del congedo speciale i lavoratori devono autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e i datori di lavoro, in attesa che siano adeguate le procedure informatiche per la presentazione delle istanze, dovranno consentire la fruizione del congedo pagando la relativa indennità;
– il diritto di fruire di ulteriori 12 giorni di “permessi 104″ (oltre ai 3 già riconosciuti dall’art. 33 co. 3 della L. 104/92), nei mesi di marzo e aprile 2020, non spetta solo ai lavoratori che assistono un familiare disabile grave, ma anche ai lavoratori stessi che versino nello stato di grave disabilità accertata. Anche per queste giornate aggiuntive potranno essere usati i consueti algoritmi, ai fini del frazionamento in ore e del riproporzionamento in caso di rapporto di lavoro part time.

Licenziamento collettivo e licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Effetti della diffusione del Coronavirus – Divieto di licenziamento – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Casi esclusi

Il decreto “cura Italia” (DL 18/2020) all’art. 46 ha posto un temporaneo divieto di licenziamento per motivi economici dal 17.3.2020 e per i 60 giorni successivi. In particolare è vietato:
– l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, con sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23.2.2020;
– il recesso per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della L. 604/66).
Sono quindi esclusi dal divieto:
– dal punto di vista soggettivo, i datori di lavoro domestico;
– i licenziamenti disciplinari (quindi per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa);
– le risoluzioni dei rapporti di lavoro conseguenti al mancato superamento del periodo di prova;
– i licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
– le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in cui il rapporto di lavoro scada durante questi 60 giorni.

Procedure esecutive – Pignoramento presso terzi – Sospensione – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (FAQ Agenzia Entrate Riscossione 19.3.2020)

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in occasione delle FAQ del 19.3.2020, ha chiarito che la sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 disposta dal DL 18/2020 interessa non solo le dilazioni in corso, ma qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare e, pertanto, fino a tale data, non si può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti.
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso deve comunque avvenire entro il 30.6.2020. Nulla, però, viene detto in merito alle procedure esecutive già avviate prima dell’8.3.2020 (su tutte, il pignoramento presso terzi). Si è tuttavia dell’opinione che anche queste procedure non dovrebbero proseguire, anche per ragioni di uniformità rispetto alle altre somme esigibili.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Comunicazione all’ENEA – Interventi ultimati nel 2020

Al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali, accedendo al sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/, è possibile trasmettere all’ENEA la comunicazione relativa ai dati degli interventi conclusi nel 2020 di:
– riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006;
– rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico (riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) ai sensi dell’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019;
– recupero edilizio concernenti la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR.
Per per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1.1.2020 e il 25.3.2020, il calcolo dei 90 giorni per l’invio decorrono dal 25.3.2020 e, quindi, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 23.6.2020.

Sospensione dei termini processuali – Uffici impositori e contribuenti – Calcolo – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

La sospensione dei termini processuali opera, per i contribuenti, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, mentre, per gli uffici degli enti impositori, dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Il meccanismo di computo del periodo di sospensione pare identico alla sospensione feriale dei termini processuali: circoscrivendo il discorso ai contribuenti, i 38 giorni di sospensione sono un intervallo temporale che non va mai computato. Se, invece, il termine cominciasse a decorrere dentro tale periodo, l’inizio del decorso è postergato al 16.4.2020.
Così, ad esempio, se un ricorso fosse stato notificato il 15.2.2020, il termine per il deposito (da effettuarsi nei successivi trenta giorni), non spirerebbe il 16.3.2020 ma il 23.4.2020.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Misure di contenimento – Inasprimento delle sanzioni – Novità del DL 19/2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla G.U. 25.3.2020 n. 79 è stato pubblicato il DL 25.3.2020 n. 19, che contiene misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplinando in particolare:
– quali misure potranno essere adottate, sull’intero territorio nazionale o su territori specifici, a seconda dell’andamento della crisi epidemiologica;
– nuove sanzioni e controlli per chi viola le misure di contenimento.
Le disposizioni contenute nell’art. 4 del DL 19/2020, che sostituiscono le sanzioni penali per il mancato rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (26.3.2020), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.