L’11 dicembre 2024 è stato definitivamente approvato il disegno di legge Lavoro collegato alla legge di Bilancio con cui sono state introdotte una serie di norme di semplificazione e
regolazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina dei contratti, adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali. Con la presente informativa si fornisce un quadro generale delle più rilevanti misure introdotte.
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Credito d’imposta transizione 5.0 – Modifica alla misura dell’agevolazione e cumulabilità – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Il Ddl. di bilancio 2025 introduce significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024. Tra le principali, si segnalano le seguenti:
– l’incremento della misura dell’agevolazione, con l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione fino a 10 milioni di euro; in sostanza, l’aliquota del 35%, che era inizialmente prevista per il primo scaglione fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro (per la quale era riconosciuta l’aliquota del 15%), riducendo quindi gli scaglioni da tre a due;
– la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.
Tali modifiche si applicano retroattivamente altresì per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024, anche se sarà necessaria apposita comunicazione al GSE per utilizzare le nuove misure in relazione ai progetti ammessi a prenotazione fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione a titolo accessorio – Applicazione della ritenuta – Condizioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.12.2024 n. 269)
Dall’1.4.2024, sono soggette a ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/73 anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del Codice delle assicurazioni private, l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.
In precedenza, la stessa Agenzia, con la circ. 21.3.2024 n. 7, aveva precisato che la ritenuta si applica anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che, in virtù degli artt. 25 e 36-bis del DPR 633/72, il soggetto passivo, anche se si avvale del regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, è comunque tenuto ad annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo.
Rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni – Stabilizzazione del regime dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025
Secondo quanto previsto dal testo del Ddl. di bilancio 2025 (approvato dalla Camera e atteso il 27.12.2024 in Aula al Senato), sarà introdotta a regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 a partire dai beni posseduti all’1.1.2025.
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aggregazione e riorganizzazione di studi professionali – Conferimento di studio professionale – Irrilevanza ai fini IVA – Decorrenza delle nuove disposizioni – Novità del DLgs. 192/2024 (DLgs. di “Riforma dell’IRPEF e dell’IRES” attuativo della L. 111/2023)
Con l’art. 5 del DLgs. 192/2024, è stabilita l’esclusione da IVA, ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, per le cessioni e i conferimenti che hanno per oggetto “un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.
Inoltre, con la modifica dell’art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72, sono altresì irrilevanti ai fini IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Prima della modifica normativa, la prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, diversamente dai conferimenti aventi ad oggetto un’azienda, il conferimento di uno studio professionale individuale in una STP configurasse un’operazione soggetta ad IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 125/2018).
Conferimento del ramo d’azienda e successiva cessione di quote di partecipazione – Riqualificabilità in cessione di azienda – Esclusione (Cass. 9.12.2024 n. 31576)
Si esamina il problema della possibile riqualificazione, ai fini dell’imposta di registro, di operazioni di conferimento d’azienda seguite da cessione di quote, in operazioni di cessione d’azienda. Ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità, emerge come:
– l’art. 20 del DPR 131/86 legittimi la tassazione isolata, ai fini dell’imposta di registro, del solo ed esclusivo atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di «imposta d’atto»;
– resta ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53-bis del DPR 131/86 alla disposizione antielusiva generale di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Pertanto, “ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria (come la fattispecie oggetto del giudizio) non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, ovvero di perfezionare ab origine un asset deal)”.
Lavoro stagionale – Concetto di stagionalità – Norma di interpretazione autentica – Novità del Ddl. Lavoro
Nella seduta del 10.12.2024, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. Lavoro, per mezzo del quale vengono introdotte numerose novità di carattere lavoristico e previdenziale. Tra queste, assume senz’altro rilievo la modifica apportata dall’art. 11 che, al fine di valorizzare le previsioni della contrattazione collettiva, offre un’interpretazione autentica dell’art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, con particolare riferimento alla definizione di stagionalità. Con la novella, il legislatore supera la definizione comune, “climatica”, di stagionalità, giungendo ad introdurre un concetto di stagionalità definibile come “economica”, diretta a includere nel concetto di attività stagionale tutte quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno nonché a esigenze tecnico-produttive o connesse a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Contributi previdenziali e assistenziali – Conguagli di fine anno 2024 (circ. INPS 23.12.2024 n. 108)
Con la circ. 23.12.2024 n. 108, l’INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso “ListaPosPA”, di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.
I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2025.
Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2025.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha poi esaminato le operazioni, finalizzate all’esatta determinazione dell’imponibile contributivo, da effettuare con riferimento alle fattispecie di maggior rilievo.
Tra queste si segnalano gli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2024, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, i fringe benefit e le mance elargite ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Patto di forfetizzazione – Straordinario forfetizzato – Lavoro straordinario e festivo – Onere della prova
Nel nostro ordinamento è consentito il ricorso a clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione). Mediante tale accordo, il datore compensa un ipotetico numero di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie; il lavoratore riceve, in sostanza, una retribuzione in misura fissa, senza la necessità di provare di aver effettivamente reso la prestazione lavorativa in misura superiore al normale orario di lavoro. La maggiorazione viene, quindi, riconosciuta anche quando lo straordinario sia stato realizzato in misura inferiore rispetto al monte ore coperto dal compenso forfetizzato. Viceversa, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un numero maggiore di ore, lo stesso ha diritto, per l’eccedenza, al riconoscimento di un compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tale ipotesi, tuttavia, come recentemente statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 26756/2024, incombe sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente la propria prestazione e, in termini sufficientemente realistici, la sua portata quantitativa.
Impugnazione dell’estratto di ruolo – Condizioni (Cass. 12.12.2024 n. 32081)
La Cassazione, con la sentenza 32081 del 12.12.2024, ha stabilito che l’ampliamento delle ipotesi tassative per cui è possibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo per il tramite della cartella di pagamento ad opera del DLgs. 110/2024 che ha modificato il co. 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, non incide sui suoi presupposti.
Occorre, in sostanza, anche dopo il DLgs. 110/2024, che il contribuente dimostri la necessità della tutela anticipata, ovvero che può derivargli un pregiudizio che rileva ai fini dell’interesse ad agire del contribuente per evitare l’inammissibilità del ricorso.
Nel caso deciso, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragioni poste a fondamento dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo per tramite della cartella di pagamento asseritamente non notificata.