Integrazione di prezzo in un contratto di appalto – Intervento giudiziale – Aumento della base imponibile IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 215)

Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non può considerarsi esclusa dalla base imponibile IVA la somma erogata dal committente al prestatore del servizio, a titolo di integrazione del prezzo per l’esecuzione dell’opera convenuta.
Non si applica, nella fattispecie, l’esclusione dalla base imponibile di cui all’art. 15 co. 1 n. 1) del DPR 633/72, in quanto riferito alle “somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Nel caso esaminato, l’ulteriore somma di denaro che veniva corrisposta dal committente all’appaltatore era stata determinata in sede giudiziale e corrispondeva ai maggiori oneri diretti e indiretti che dovevano essere sostenuti per portare a compimento l’opera. L’Agenzia ritiene, dunque, che l’importo erogato abbia natura di un’integrazione del corrispettivo per la prestazione eseguita, soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, piuttosto che di una penale avente funzione indennitaria o risarcitoria. La base imponibile IVA dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72, in misura equivalente al corrispettivo supplementare (eccedente rispetto a quello pattuito in via originaria).

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci – Necessità del verbale di assemblea – Indicazione del valore di assegnazione

L’assegnazione e la cessione agevolata devono essere precedute da un verbale di assemblea.
La riunione dei soci è necessaria perché alla base dell’assegnazione ci sono di norma operazioni, come la distribuzione di dividendi, di competenza dell’assemblea. Ma, per l’assegnazione come per la cessione agevolata, l’assemblea, per giunta con approvazione unanime della delibera, è necessaria anche perché si tratta di operazioni che potrebbero ledere gli interessi patrimoniali di alcuni soci.

Compensazione – Requisiti – Deroga al principio della par condicio creditorum

Aperta la liquidazione giudiziale è possibile, ex art. 155 co. 1 del DLgs. 14/2019, la compensazione di debiti e crediti, anche se non scaduti ante apertura della procedura.
Il creditore può compensare contrapposte posizioni creditorie e debitorie, quale ipotesi di compensazione legale, ex art. 1243 c.c.
Sono indispensabili 2 requisiti:
– la preesistenza di entrambi i crediti, intesa come anteriorità del fatto genetico delle posizioni rispetto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. 27.01.2025 n. 1865);
– la reciprocità dei crediti.
La compensazione costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum.
L’art. 155 co. 2 del DLgs. 14/2019 vieta la compensazione con i crediti acquistati per atto inter vivos dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.
Per la Cass. SSUU 14.7.2010 n. 16508, quando il creditore chiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice sull’insinuazione investe il titolo a fondamento della pretesa, la sua validità e la sua consistenza. Il provvedimento di ammissione del credito residuo comporta il riconoscimento della compensazione come causa parzialmente estintiva della pretesa e tale riconoscimento determina, successivamente, una preclusione endoconcorsuale, operante in ogni eventuale giudizio promosso per impugnare il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.

Controlli difensivi – Sorveglianza sul lavoratore – Assenza di un fondato sospetto di illecito – Illegittimità del licenziamento irrogato (Cass. 23578/2025)

Corte di Cassazione n. 23578/2025 con la quale è stato ribadito che i controlli difensivi del datore di lavoro sul dipendente sono possibili se in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’esistenza di un fondato sospetto di illecito.
Il caso riguardava un datore di lavoro che aveva dato l’incarico ad un investigatore privato di controllare il rispetto delle fasce di reperibilità del proprio dipendente durante la malattia (controlli che si sono ampliati a familiari e terze persone). Da tale attività investigativa ne era conseguito il licenziamento del lavoratore.
Tale controllo da parte del datore di lavoro non era però legittimo in quanto:
– mancava un fondato sospetto di illecito;
– sussistevano, nel caso di specie, forme di controllo che avrebbero permesso di verificare il rispetto delle fasce di reperibilità durante la malattia (come la visita fiscale) senza invadere la sfera privata del lavoratore e dei familiari.

Imprese che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro – Riduzione dei premi assicurativi – Nuovo Modello OT23 – Principali interventi

Con il modulo di domanda OT23 2026 è possibile richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, in caso di interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati dalle aziende nel corso del 2025 (art. 23 del DM 27.2.2019).
Il modulo, unitamente alle istruzioni, è stato fornito dall’Istituto assicuratore con la nota del 3.7.2025. Il modulo di domanda presenta 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni:
– SEZIONE A, Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
– SEZIONE B, Prevenzione del rischio stradale;
– SEZIONE C, Prevenzione delle malattie professionali;
– SEZIONE D, Formazione, addestramento, informazione;
– SEZIONE E, Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
– SEZIONE F, Gestione delle emergenze e DPI.
Sono previsti due tipologie di interventi:
– interventi di tipo “A”;
– interventi di tipo “B”.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Tra gli interventi, si segnala quello per la prevenzione del rischio microclimatico, come la realizzazione, negli ambienti di lavoro, di specifici interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un “ambiente severo caldo”.