Regime degli impatriati – Residenza estera pregressa (risposte ad interpello Agenzia delle Entrate 13.10.2025 nn. 263 e 264)

Con la risposta a interpello n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una persona residente all’estero per tre periodi di imposta duranti i quali ha continuato a prestare attività di insegnamento per un’università italiana (sia da remoto che in Italia), oltre a prestare attività di lavoro dipendente per una società estera; la stessa persona intende trasferirsi in Italia dal 2026 per lavorare presso una società non collegata né partecipata dalla società estera, continuando altresì la collaborazione con l’università italiana.
Ad avviso dell’Agenzia, la persona può beneficiare del regime degli impatriati ex art. 5 del DLgs. 209/2023 con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’attività che intende svolgere alle dipendenze della società per la quale non ha svolto attività lavorativa all’estero. Non rileva l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con la medesima università, fermo restando che il reddito ritraibile da tale attività non è agevolabile perché ciò richiederebbe il maggior periodo di sette anni di residenza estera pregressa, requisito non verificato.
La risposta ad interpello n. 264/2025 precisa che la presunzione di residenza ex art. 13 protocollo 7 allegato al TUE e al TFUE non trova applicazione in relazione ai dipendenti della BERS che, nel rispetto di tutte le condizioni e degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, possono quindi fruire del regime agevolato degli impatriati.

Impresa individuale – Scorporo e donazione indiretta di immobile – Abuso del diritto

Se, anziché donare “direttamente” il bene immobile, la persona fisica lo conferisce in una società, per poi donare la partecipazione nella società conferitaria, la complessiva operazione di “scorporo e donazione”:
– ai fini delle imposte sul reddito, non determina vantaggi fiscali se l’immobile prima conferito e poi “indirettamente” donato è un fabbricato posseduto dal donante da più di cinque anni, perché il conferimento dell’immobile, al pari della donazione “diretta” dell’immobile non determina, in capo alla persona fisica, plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;
– ai fini delle imposte d’atto, non determina vantaggi fiscali, perché, ipotizzando che il donatario sia un familiare del donante, il carico fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro ex DPR 131/86 e delle imposte ipotecaria e catastale ex DLgs. 347/90 sull’atto di conferimento dell’immobile risulta tendenzialmente più oneroso di quello che deriverebbe invece dall’applicazione dell’imposta di donazione ex DLgs. 346/90 e delle imposte ipotecaria e catastale ex DLgs. 347/90 sull’atto di donazione “diretta” dell’immobile.
L’assenza di vantaggi fiscali rende la fattispecie irrilevante ai fini dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Tuttavia, in caso di immobili detenuti in regime di impresa, la donazione “diretta” degli immobili integrerebbe gli estremi della destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa

Tardiva registrazione del contratto di locazione – Determinazione della sanzione – Prima annualità (ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2025 n. 56)

Con la ris. 13.10.2025 n. 56, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia (cfr. tra le tante, Cass. 1981/20242585/2024; Cass. 717/2022) l’Agenzia delle Entrate aderisce all’orientamento giurisprudenziale consolidato e, superando la circ. 26/2011 (§ 9), afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 “deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata, in caso di
pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità”.
Per le annualità successive alla prima – specifica l’Agenzia – trova applicazione la sanzione per tardivo versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Inoltre, resta possibile per il contribuente accedere al ravvedimento operoso, in presenza dei presupposti.
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione con cedolare secca, spiega, ancora, l’Amministrazione, resta dovuta solo l’imposta fissa prevista dall’art. 69 del DPR 131/86 (pari a 150 euro).

Regolarità contributiva – Criterio dello scostamento non grave – Chiarimenti (interpello Min. Lavoro 13.10.2025 n. 3)

Con l’interpello 13.10.2025 n. 3, il Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – è intervenuto sul criterio dello scostamento non grave che consente il rilascio del DURC in presenza di un debito pari o inferiore a 150 euro, previsto dall’art. 3 co. 3 del DM 30.1.2015.
La norma prevede la sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Inoltre, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
Il Ministero ha precisato che, per la regolarità contributiva, è necessario che i debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino i 150,00 euro, che rappresenta la soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Resto al Sud 2.0,incentivi ai giovani under 35 per l’avvio di attività nel Mezzogiorno

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 193/2025, è stato pubblicato il decreto attuativodell’incentivo Autoimpiego centro-nord e della misura Resto al SUD 2.0, rispettivamente previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 95/2024).

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della Misura Resto al SUD 2.0, specificando la platea dei soggetti interessati, i requisiti e il tipo di agevolazioni previste.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata

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