Aggregazione e riorganizzazione di studi professionali – Conferimento di studio professionale – Irrilevanza ai fini IVA – Decorrenza delle nuove disposizioni – Novità del DLgs. 192/2024 (DLgs. di “Riforma dell’IRPEF e dell’IRES” attuativo della L. 111/2023)

Con l’art. 5 del DLgs. 192/2024, è stabilita l’esclusione da IVA, ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, per le cessioni e i conferimenti che hanno per oggetto “un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”.
Inoltre, con la modifica dell’art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72, sono altresì irrilevanti ai fini IVA, oltre ai passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, anche le “analoghe operazioni” poste in essere dagli enti costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Prima della modifica normativa, la prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, diversamente dai conferimenti aventi ad oggetto un’azienda, il conferimento di uno studio professionale individuale in una STP configurasse un’operazione soggetta ad IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 125/2018).

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