Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Spese legali

Permane il dibattito giurisprudenziale, nel silenzio della L. 3/2012, sull’applicabilità della normativa sul patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di sovraindebitamento.
Un primo orientamento ritiene che la natura degli istituti e la funzionalità alla massa del ceto creditorio implica l’esistenza in capo al debitore di un patrimonio tale da assicurare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. L’applicazione della normativa si rivelerebbe, quindi, incompatibile con la funzione dell’istituto, dal momento che le spese legali rappresentano una posta prededucibile. Osta a tale possibilità anche l’art. 15 co. 4 della L. 3/2012, che esclude nuovi oneri a carico della finanza pubblica per la costituzione e il funzionamento degli OCC.
Secondo un altro orientamento, invece, tali procedure sono dotate di autonomia sistematica e di obiettivi rispetto agli istituti della legge fallimentare. Inoltre, non sarebbe richiesta l’esistenza di una consistenza patrimoniale “immediatamente spendibile”, essendo sufficiente una finanza esterna o la devoluzione di una quota della propria retribuzione o la liquidazione dei propri beni. Il disposto di cui al co. 4 dell’art. 15 della L. 3/2012, inoltre, riguarderebbe solo gli OCC e non anche il debitore sovraindebitato. La normativa sul patrocinio a spese dello Stato troverebbe applicazione anche in virtù dell’art. 24 co. 3 Cost. (Trib. Torino 16.11.2017). Sul tema, il DLgs. 14/2019 non risolve l’annosa questione.

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