Cancellazione dal Registro delle imprese – Effetti – Rapporti passivi e attivi non definiti e giudizi pendenti – Azione revocatoria ordinaria (Cass. 21.5.2019 n. 13593)

Nella sentenza 21.5.2019 n. 13593, la Corte di Cassazione ha affermato che il creditore che agisce in revocatoria per veder dichiarare l’inefficacia di un contratto di vendita, con il quale il debitore abbia alienato un bene, così riducendo la garanzia patrimoniale, può chiamare in giudizio, come litisconsorti ex art. 102 c.p.c., sia la società debitrice che quella acquirente del bene oggetto del contratto di alienazione.
Ove, però, il contraddittorio sia costituito regolarmente nei soli confronti di una delle due società, in quanto l’altra si è estinta con cancellazione dal Registro delle imprese in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione, il creditore procedente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, che succedono alla società stessa. Il creditore, infatti, può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, “dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla società nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente”.
Il giudice che, nel corso del giudizio, verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi in successione i rapporti giuridici della società.

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