L’art. 36 del DPR 602/73 prevede una responsabilità del liquidatore per fatto proprio, di natura civilistica, che ha come presupposto l’esistenza di un debito sociale non adempiuto.
La Cass. SS.UU. 27.11.2023 n. 32790 rivede l’orientamento, sino ad ora consolidato in giurisprudenza, secondo cui per azionare la responsabilità del liquidatore è necessaria la “certezza legale” del debito sociale quindi che lo stesso sia stato posto in riscossione con ruoli almeno provvisori.
L’ente impositore non è quindi tenuto ad accertare il debito in capo alla società, potendo far valere la pretesa nei confronti del liquidatore con accertamento, il quale potrà difendersi in sede giudiziale censurando il merito della pretesa.
Bancarotta fraudolenta documentale – Diverse fattispecie – Principali caratteristiche (Cass. pen. 27.11.2023 n. 47535)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.11.2023 n. 47535, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 del RD 267/42 (oggi confluiti negli artt. 322 co. 1 lett. b) e 329 co. 1 del DLgs. 14/2019), ha precisato, tra l’altro, che:
– in ragione dell’elemento soggettivo richiesto, si distingue tra due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: “generica” e “specifica”;
– le due tipologie di bancarotta fraudolenta documentale potrebbero concorrere. La bancarotta di tipo specifico (per sottrazione, falsificazione o distruzione), infatti, potrebbe anche riguardare solo una parte delle scritture contabili, potendo per le altre risultare una tenuta disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
– la contestazione alternativa di queste fattispecie non implica alcun vizio di indeterminatezza dell’impugnazione. Anzi, in tal caso, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – potrebbe divenire superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (anch’essa contestata).
Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro – Seconda rata di acconto – Versamento entro il 16.1.2024 – Novità del DL 145/2023 – Ambito applicativo (circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31)
Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruire della proroga del termine di versamento degli acconti al 16.1.2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) anche i titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (esclusi, quindi, i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Per verificare il superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, le imprese devono considerare:
– sia i ricavi “tipici”, cioè derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività;
– sia i ricavi “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto.
Infine, se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Cessioni di fabbricati – Interventi con superbonus del 110% – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Secondo il Ddl. di bilancio 2024 viene stabilito che, dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo sarebbe opportuno un espresso chiarimento sul fatto che gli immobili oggetto solo di interventi “trainanti” sulle parti comuni (condominiali e non) non rientrano nella nuova ipotesi di tassazione in caso di vendita della singola unità immobiliare sulla quale non sono stati effettuati interventi “trainati”.
Crediti d’imposta per interventi “edilizi” – Cessione del credito – Trattamento ai fini IVA e imposta di registro
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta derivante da un intervento edilizio sia oggetto di una cessione, l’operazione può comportare in capo al cessionario del credito alternativamente l’effettuazione di:
– un’operazione fuori campo IVA, se non è sottesa una finalità finanziaria (art. 2 co. 3 del DPR 633/72);
– un’operazione esente IVA, se la cessione del credito ha finalità di finanziamento (art. 10 co. 1 n. 1) del DPR 633/72), come nel caso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 369/2021.
Anche qualora la cessione del credito d’imposta integri gli estremi di una prestazione di servizi esente IVA, l’operazione non è soggetta né all’obbligo di fatturazione (salvo il documento sia richiesto dal cliente) né a quello di certificazione e non è dovuta la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia, permane l’obbligo di esporre i dati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale IVA (riservato alle “operazioni esenti). In ogni caso, in capo agli acquirenti per i quali le predette operazioni finanziarie non formano oggetto dell’attività propria, è esclusa la loro rilevanza ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72).
Reiterazione dell’accertamento – Novità del DLgs. di riforma dell’accertamento attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
L’adesione ai PVC, che potrebbe essere introdotta laddove venisse confermata la bozza di decreto legislativo approvata dall’Esecutivo il 3.11.2023, non osta alla notifica di ulteriori accertamenti ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò in quanto l’atto di definizione dell’accertamento basato sul PVC, che viene notificato dall’Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione di adesione del contribuente, è per sua natura un accertamento parziale.
L’accertamento parziale, che in sostanza non ha limiti applicativi (vedasi gli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54 co. 5 del DPR 633/72), non osta alla reiterazione dell’attività accertativa.
Circolare lavoro e previdenza – Le novità di novembre 2023
1. LE NOVITÀ DI OTTOBRE IN PILLOLE
2. L’INFORMAZIONE PRATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Contribuzione previdenziale e assistenziale per il settore sportivo
– Domande di riconteggio dei debiti contributivi annullati dal DL “Lavoro”
– Tutela INAIL per i lavoratori dello sport
– Istruzioni ministeriali per il lavoro a termine e la somministrazione nel DL 48/2023 convertito
3. IL PUNTO SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
– Le novità di ottobre
– Il tema del mese: il documento conclusivo del CNEL sul salario minimo
– Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di novembre 2023
4. LE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
– Presentazione delle domande per lo sgravio contributivo collegato ai contratti di solidarietà
Agevolazioni contributive – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Nella bozza del Ddl. di bilancio 2024 sono presenti alcune agevolazioni in favore dei lavoratori dipendenti, tra queste:
– l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore per i periodi di paga relativi all’anno 2024, nella misura del 6% o del 7%;
– l’introduzione di un esonero contributivo totale per le lavoratrici madri con almeno due figli, aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026 (la durata della misura è legata al numero dei figli);
– la riproposizione del trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi, per i dipendenti dei settori turistico, ricettivo e termale, per il periodo dall’1.1.2024 al 30.6.2024;
– la riconferma anche per il 2024 della riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali e comunali sui premi di risultato.
Prodotti per la prima infanzia – Incremento dell’aliquota IVA – Rinvio di plastic tax e sugar tax all’1.7.2024 – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Il Ddl. di legge di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.10.2023, prevede l’incremento dell’aliquota IVA (attualmente stabilita nella misura del 5%) per:
– i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per le coppette mestruali; – il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– le preparazioni alimentari di farine, nonché semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
– i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, sarà rinviata all’1.7.2024 l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
In tema di IVA, si segnala anche la riduzione a 70 euro (in luogo degli attuali 154,94 euro) dell’importo delle operazioni nei confronti di viaggiatori extra Ue che possono fruire dello sgravio dell’IVA secondo la procedura del c.d. “tax free shopping” ai sensi dell’art. 38-quater del DPR 633/72.
Erogazioni liberali in natura di modico valore – Soglia di esenzione per il 2024 – Incremento a 1.000 euro per tutti e a 2.000 per i dipendenti con figli a carico – Novità del Ddl. di bilancio 2024
Nella bozza del Ddl. bilancio 2024, approvata lo scorso 16.10.2023 dal Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto l’incremento, limitatamente al 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit rispetto ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
In particolare, la soglia per il 2024 sarebbe pari a:
– 1.000,00 per tutti i dipendenti;
– 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nella soglia di non imponibilità sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
– delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.