Con le prospettate modifiche alle norme che regolano la residenza fiscale delle persone fisiche, nel computo dei giorni di presenza in Italia verranno conteggiate anche le frazioni di giorno. Occorrerebbe, però, chiarire se le giornate in cui la persona è presente sul territorio italiano per una frazione di giorno siano o meno computate quale giorno intero.
Altra questione riguarda la possibile estensione della nuova nozione di residenza al comparto delle imposte sulle successioni e donazioni, oltre che alle imposte sui redditi.
Da ultimo, dovrebbe essere confermato se, come pare dal testo in bozza, il nuovo criterio della presenza fisica sia alternativo a quelli della residenza e del domicilio.
Contraddittorio obbligatorio – Novità del DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
In base allo schema di DLgs. approvato il 23.10.2023, nella L. 212/2000 si propone di introdurre, all’art. 6-bis, l’obbligo generalizzato di contraddittorio tra le parti per ogni imposta e per ogni fattispecie, ad eccezione della liquidazione automatica/controllo formale e degli accertamenti automatizzati.
Si rileva che:
– per esigenze di ordine sistematico, dovrebbe essere abrogato, a questo punto, l’art. 5-ter del DLgs. 218/97, che prevede un contraddittorio obbligatorio limitato a certe fattispecie, sia pure a determinate condizioni;
– la violazione della norma è prevista a pena di annullabilità dell’atto, senza che il contribuente debba dimostrare che, se il contraddittorio fosse stato attivato, la pretesa avrebbe potuto essere archiviata;
– gli uffici non devono, nel successivo atto, spiegare le ragioni per le quali non hanno condiviso le doglianze del contribuente.
Accertamento parziale e accertamento integrativo – Novità del DLgs. di riforma della L. 212/2000 attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
In data 23.10.2023 l’Esecutivo ha approvato il DLgs. di riforma della L. 212/2000, che introduce un nuovo articolo nello Statuto del contribuente che normativizza il principio di unitarietà dell’accertamento.
Viene inibita la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di emettere plurimi accertamenti sulla medesima imposta e per lo stesso periodo d’imposta.
Tuttavia, le deroghe previste dalla norma rischiano di impattare poco sull’attuale assetto normativo (si allude in particolare all’art. 41-bis del DPR 600/73 in tema di accertamento parziale e all’art. 43 del DPR 600/73 in tema di accertamento integrativo).
Buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico – Rifinanziamento del bonus trasporti 2023 – Presentazione delle domande – Richiesta tramite piattaforma digitale (comunicato Min. Lavoro 24.10.2023)
Come indicato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito, con il comunicato del 24.10.2023, sono stati stanziati ex art. 10 co. 2 del DL 145/2023 ulteriori 35 milioni di euro per rifinanziare il fondo di cui all’art. 4 co. 1 del DL 5/2023 (conv. L. 23/2023).
A partire dall’1.11.2023 è possibile effettuare la richiesta del bonus trasporti di 60 euro accedendo – tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it.
Al riguardo, si ricorda che tale beneficio può essere richiesto da chi ha percepito, nel 2022, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e che il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e che, comunque, non può superare il predetto importo di 60 euro.
Ravvedimento dei corrispettivi – Violazioni commesse dall’1.1.2000 al 30.6.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652)
Grazie al c.d. decreto “Energia” (DL 131/2023) possono essere regolarizzate le violazioni sulla mancata certificazione dei corrispettivi, come segnalato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3.10.2023.
I soggetti che hanno commesso detta violazione dall’1.1.2022 al 30.6.2023, possono beneficiare del ravvedimento speciale entro il 15.12.2023 anche con violazione constatata fino al 31.10.2023, purché non raggiunti dall’atto di contestazione della sanzione.
Occorrerà ravvedere anche le violazioni in tema di dichiarazione IVA e le ulteriori violazioni in tema di versamenti ai fini delle imposte sui redditi.
In base al provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, verranno recapitate ai contribuenti lettere di compliance che invitano al ravvedimento operoso emesse sulla base delle comunicazioni ex art. 22 co. 5 del DL 124/2019.
L’Erario dispone di informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti ed è in grado di individuare le discrasie incrociando ciò con i corrispettivi telematici.
Residenza fiscale delle persone fisiche – Revisione della disciplina – Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)
L’art. 3 co. 1 lett. c) della L. 111/2023 dispone la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche.
Nell’ambito di tale intervento potrebbe rientrare una più precisa identificazione degli effetti del cambio di residenza infrannuale; in particolare, il § 10 del Commentario all’art. 4 § 2 del modello OCSE raccomanda, in tale ipotesi, l’adozione del criterio del frazionamento del periodo di imposta.
L’Italia ha recepito questo principio solamente a livello convenzionale (nei trattati siglati con Germania e Svizzera). L’adozione dello split-year interno consentirebbe, senza ricorrere alla disciplina convenzionale, di porre rimedio alle situazioni di dual residence e dual nonresidence.
Altra questione attiene al coordinamento con i regimi speciali di attrazione delle persone nel territorio dello Stato; le modifiche potrebbero consentire alla persona fisica effettivamente radicata in un determinato Stato di provare la residenza anche in mancanza dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (estera o nazionale).
Da ultimo, la norma evidenzia la necessità di coordinare i criteri di individuazione della residenza con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
Certificazione Unica 2024 – Prospetto “Familiari a carico” – Modalità di compilazione (ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 55)
Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico e indipendentemente dal fatto che gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.
Tale chiarimento rileva in relazione:
– alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l’erogazione dell’assegno unico e universale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del TUIR come modificato dal DLgs. 230/2021;
– alla determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale;
– alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
Quanto indicato vale anche per le CU relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.
Cripto-attività – Novità della L. 197/2022 – Procedura di regolarizzazione
Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.
Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
– di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo (codice tributo 1719);
– unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale (codice tributo 1718).
In questo contesto, è necessario valutare l’applicazione delle norme sul c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12 co. 5 del DLgs. 472/97, per il quale, in presenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, “si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. Quindi, supponendo di applicare la sanzione minima del 3%, si applicherebbe l’aumento della metà e quindi si arriverebbe a 4,5% (quest’ultima potrebbe essere aumentata da un quarto al doppio, ma è un tema controverso nel caso del quadro RW). Detta sanzione, infine, risulterebbe poi definibile a un terzo ex art. 16 del DLgs 472/97.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – Contributi – Termini e modalità di presentazione delle domande (DM 2.10.2023)
Con il DM 2.10.2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha definito i termini e le modalità di presentazione dei contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica operati da utenti domestici, effettuati dal 4.10.2022 al 31.12.2022, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DM 6.4.2022.
I contributi spettano in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera (fino a 1.500,00 euro per persona fisica, o a 8.000,00 euro in caso di posa in opera dell’infrastruttura su parti comuni di un condominio).
Le domande possono essere presentate:
– dalle ore 12:00 del 19.10.2023 alle ore 12:00 del 2.11.2023;
– esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile on line all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, e includendo gli schemi di presentazione delle domande allegati al decreto.
I soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Interessi moratori – Applicabilità ai crediti da lavoro – Rinvio pregiudiziale in Corte di Cassazione (Trib. Parma 3.8.2023)
Il Trib. Parma 3.8.2023, con rinvio pregiudiziale, ha rimesso alla Corte di Cassazione la questione riguardante l’applicabilità degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro in considerazione del contrasto giurisprudenziale presente in materia.
Infatti, accanto a un orientamento che nega l’applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro in osservanza dell’art. 429 co. 3 c.p.c., ve n’è un altro, più recente, per cui, invece, tale norma rinvierebbe all’intera disciplina di cui all’art. 1284 c.c.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva domandato la somma di 4.000,00 euro a titolo di interessi moratori su un totale di 25.000,00 euro.