Cause di esclusione – Controllo di srl (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2019 n. 108)

Con la risposta interpello 16.4.2019 n. 108, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti con la circ. 9/2019, che è configurabile la causa di esclusione dal regime forfetario per controllo indiretto di srl rispetto al caso di un dottore commercialista che, oltre a svolgere la professione (codice ATECO 69.20.11), possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale risulta anche rappresentante legale.
In tale situazione, risulterebbero soddisfatte le necessarie condizioni:
– del controllo indiretto, sulla base dell’art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.;
– della riconducibilità dell’attività della società a quella della persona fisica (entrambe le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO e sussiste un rapporto tra le parti, poichè il professionista percepisce dalla srl compensi come amministratore, tassabili quale reddito di lavoro autonomo professionale con imposta sostitutiva, e, a sua volta, la società deduce dal reddito il relativo costo).
In ogni caso, poichè la causa ostativa va valutata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente, il professionista può applicare il regime forfetario nel 2019 e permanervi anche oltre se in corso d’anno cesserà dalla carica di amministratore; diversamente, dovrà fuoriuscirvi dal 2020.

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