Con la risposta interpello 16.4.2019 n. 108, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti con la circ. 9/2019, che è configurabile la causa di esclusione dal regime forfetario per controllo indiretto di srl rispetto al caso di un dottore commercialista che, oltre a svolgere la professione (codice ATECO 69.20.11), possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale risulta anche rappresentante legale.
In tale situazione, risulterebbero soddisfatte le necessarie condizioni:
– del controllo indiretto, sulla base dell’art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.;
– della riconducibilità dell’attività della società a quella della persona fisica (entrambe le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO e sussiste un rapporto tra le parti, poichè il professionista percepisce dalla srl compensi come amministratore, tassabili quale reddito di lavoro autonomo professionale con imposta sostitutiva, e, a sua volta, la società deduce dal reddito il relativo costo).
In ogni caso, poichè la causa ostativa va valutata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente, il professionista può applicare il regime forfetario nel 2019 e permanervi anche oltre se in corso d’anno cesserà dalla carica di amministratore; diversamente, dovrà fuoriuscirvi dal 2020.