Condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori stagionali – Novità del DLgs. 203/2016

Il 24.11.2016 entra in vigore il DLgs. 203/2016, il quale, apportando specifiche modifiche al Testo Unico dell’Immigrazione (DLgs. 286/98), adegua alla direttiva 2014/36/UE la legislazione nazionale in materia di immigrazione dei lavoratori stagionali. In particolare, modificando l’art. 24 del TUI, si consente solo ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, ovvero turistico/alberghiero, la possiblità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale. Tale possiblità è riconosciuta in quanto i predetti datori di lavoro operano in settori caratterizzati da picchi di attività collegati al periodo delle vacanze o a quelli della raccolta e per i quali la domanda di lavoro è limitata a determinati periodi dell’anno. Inoltre, il decreto in argomento introduce importanti semplificazioni sulle condizioni di rilascio del nulla osta, anche pluriennale. 

Ad esempio, il nuovo co. 3-ter dell’art. 5 del TUI semplifica le condizioni di rilascio dei permessi pluriennali agli stranieri che dimostrino di essere venuti in Italia per almeno una volta nel corso degli ultimi 5 anni per prestare attività stagionale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>