Contributi non versati dal datore di lavoro – Divieto di rivalsa sul lavoratore dipendente (Cass. 2.11.2015 n. 22379)

Con la sentenza 2.11.2015 n. 22379, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di demansionamento illegittimo, stabilendo che gli obblighi che derivano da eventuali contributi non versati – che riguardano retribuzioni relative a mansioni superiori rispetto a quelle “formalmente” assegnate – rimangono completamente a carico del datore di lavoro, senza che si configuri il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. Nel caso di specie, un datore di lavoro era stato condannato in sede d’appello, in quanto era stata accertata la non ripetibilità della somma di 2.674 euro quale quota contributiva a carico del dipendente per differenze retributive riferite ad anni arretrati. Secondo il datore di lavoro, invece, le differenze retributive (ed i conseguenti contributi) imputabili a un superiore inquadramento, erano state corrisposte solo dopo che era stato accertato giudizialmente il diritto in questione, di conseguenza, il debito contributivo era venuto a esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto con sentenza, modificativa della posizione del dipendente. Tale tesi, però, non ha convinto i giudici di Cassazione, i quali hanno innanzitutto distinto nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e INPS (di natura previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale). Ciò premesso, nella sentenza in esame si osserva che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l’inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, perché l’intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione. In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo.

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