Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (parere Min. Lavoro 1.6.2016 n. 11241)

Con il parere 1.6.2016 n. 11241, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti ad integrazione della disciplina in materia di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro di cui all’art. 4 della L. 300/70 (modificato da ultimo dal DLgs. 151/2015).
Tale norma si basa su due principi:
– l’installazione dei suddetti impianti, ove dagli stessi derivi anche la possibilità a controllo dell’attività dei lavoratori, può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
– è necessario che l’installazione sia preceduta da un apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Ove in azienda non siano presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, occorre ottenere l’autorizzazione della DTL o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, del Ministero del Lavoro.
La nota ministeriale ha precisato che, nel caso in cui non venga seguito l’iter sopra descritto, si pone in violazione della legge (con conseguente applicabilità del prescritto regime sanzionatorio) anche la presenza di telecamere che, seppur installate, non siano state ancora messe in funzione ovvero di telecamere “finte”, montate a scopo dissuasivo, a nulla rilevando che:
– il datore di lavoro abbia informato i lavoratori;
– il controllo sia discontinuo in quanto esercitato in locali dove i lavoratori possano trovarsi solo saltuariamente.

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