Controllo preventivo sui modelli 730 con esito a rimborso – Condizioni per la liquidazione del credito IRPEF di importo superiore a 4.000,00 euro

L’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014 dispone che l’Agenzia della Entrate possa effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
– presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
– ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
Con riferimento al primo punto, i criteri a cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza sono i seguenti (provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 108815):
– lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
– oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Il tenore letterale della citata norma porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia la facoltà, e non l’obbligo, di effettuare tale attività di controllo preventivo. A sostegno di tale tesi, in caso di modello 730 con importo a credito superiore a 4.000,00 euro, il sistema, infatti, gestisce in automatico la compilazione della casella “rimborso a cura del datore di lavoro” e non quella prevista in relazione alla liquidazione dello stesso a cura della stessa Agenzia.

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