Crediti erariali – Prescrizione breve dei cinque anni – Applicabilità (Cass. 23.11.2018 n. 30362)

Con la sentenza 23.11.2018 n. 30362, i giudici, dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.), precisano che tale termine “breve” deve applicarsi anche alla notifica di atti relativi a crediti statali. A giustificazione di quanto affermato si richiama il principio di equità, in applicazione del quale il debitore deve essere sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute ogniqualvolta queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.
Si ritiene irrilevante il richiamo della sentenza della Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397, non avendo la medesima esteso l’ambito di applicazione della prescrizione breve, essendosi limitata ad affermare che “i crediti della Pubblica Amministrazione (ivi compresi quelli di natura erariale vantati dall’Agenzia delle Entrate e quelli a carattere contributivo pretesi dall’INPS) si prescrivono nel termine di cinque anni, a meno che essi non siano stati accertati con una sentenza definitiva di condanna a carico del debitore”.

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