Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Determinazione dell’agevolazione – Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 34)

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 3.8.2016 n. 34, fornisce rilevanti indicazioni in merito alla determinazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:- l’investimento lordo ammissibile all’agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili; 

– il valore degli investimenti deve essere determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR; a tal fine, non rileva la maggiorazione del 40% del costo per effetto dei “super-ammortamenti”;

– ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta – ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei “super-ammortamenti” – relativi ai beni delle stesse categorie richiamate dalla norma appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

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