Determinazione della plusvalenza immobiliare – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Novità del DLgs. 147/2015 – Valenza retroattiva (studio Consiglio Nazionale del Notariato 102-2016/T)

Nello studio del CNN n. 102-2016/T si osserva che, in riferimento alle cessioni di immobili e di aziende, l’art. 5 co. 3 del DLgs. n. 147/2015 si incentra sulla irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del valore dei beni ceduti anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
Infatti, la formulazione adottata dal legislatore è categorica e altamente esplicativa dell’intenzione di rendere impossibile l’utilizzazione degli stessi elementi valutativi nell’ambito di imposte con criteri e presupposti impositivi affatto diversi tra di loro.
Pertanto, il riferimento al valore del bene oggetto di trasferimento non può essere considerato come l’unico elemento in base al quale possa maturare una presunzione di maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (per formare una situazione qualificabile come presunzione grave, precisa e concordante occorre sempre il concorso di altri elementi probatori o valutativi).

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