Esigibilità differita – Prestazioni effettuate e fatturate prima del fallimento e riscosse successivamente (risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 455)

Con riguardo all’IVA versata da un fallimento per corrispettivi incassati relativi a operazioni con imposta a esigibilità differita effettuate prima dell’apertura della procedura, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 455 è stato precisato che:
– la predetta imposta deve essere considerata un credito concorsuale e non un credito prededucibile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.5.2019 n. 164);
– di conseguenza, il curatore fallimentare non aveva l’obbligo di versare il debito IVA relativo alle citate operazioni, fermo restando il diritto dell’Erario a insinuarsi nel fallimento per esigere il credito;
– il modo di procedere della curatela non configura, però, un errore di natura fiscale, dunque, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla restituzione dell’IVA versata.

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