Fondo di garanzia – Crediti di lavoro diversi dal TFR – Termine di decorrenza della prescrizione – Effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo – Esclusione (Cass. 21.12.2017 n. 30712)

Con riferimento ai casi in cui la legge prevede l’intervento del Fondo di Garanzia (art. 1 del DLgs. 80/1992), la Corte di Cassazione, con la sentenza 21.12.2017 n. 30712, ha ribadito che:
– la prescrizione del diritto del lavoratore al pagamento, a carico del Fondo, delle mensilità aggiuntive afferenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro – previsto dall’art. 2 del DLgs. 80/1992 – decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti che condizionano la proponibilità della domanda all’INPS;
– l’insinuazione al passivo proposta nei confronti del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale non interrompe la prescrizione nei confronti dell’INPS, per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo.

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