Imprese agricole – Attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti fotovoltaiche – Ambito applicativo (C.T. Reg. Reggio Emilia 5.6.2018 n. 92/2/18 )

L’art. 1 co. 423 della L. 266/2005 ha stabilito che costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 6.7.2009 n. 32) ha precisato che relativamente alla produzione di energia da fonte fotovoltaica non è richiesta l’utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo. Tuttavia, trattandosi di un’attività “connessa”, deve sussistere comunque un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in Catasto con attribuzione di reddito agrario (in tal senso la C.T. Reg. Reggio Emilia 5.6.2018 n. 92/2/18, secondo cui l’attività agricola deve iniziare prima dell’installazione dei pannelli fotovoltaici).

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