Incentivi all’assunzione di apprendisti – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

In materia di agevolazioni contributive, va segnalato come, nel caso di un’assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro subisca una riduzione per tutta la durata del periodo di formazione. In particolare, l’importo ridotto è pari all’11,61% che sommato all’aliquota a carico del dipendente, pari al 5,84%, eleva la misura totale del versamento al 17,45%.
Diversamente, per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti la contribuzione è minore e così diversificata nei 3 anni: nel primo anno di contratto l’aliquota complessiva è all’8,95%, nel secondo anno al 10,45% e nel terzo anno al 17,45%.
In caso di conferma dell’apprendista e di prosecuzione del rapporto di lavoro, i benefici sono mantenuti per un anno aggiuntivo a partire dal termine del periodo di apprendistato in virtù dell’art. 47 co. 7 del DLgs. 81/2015 e, per un ulteriore anno, ai sensi dall’art. 1 co. 106 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), fruendo di una riduzione pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – esclusi i premi INAIL – nel limite massimo di 3.000 euro. In virtù di tale estensione temporale dei benefici contributivi, la riduzione del costo del lavoro per l’azienda si prolunga dunque fino ad una durata complessiva di 5 anni.

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