Nella seduta del 10.12.2024, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. Lavoro, per mezzo del quale vengono introdotte numerose novità di carattere lavoristico e previdenziale. Tra queste, assume senz’altro rilievo la modifica apportata dall’art. 11 che, al fine di valorizzare le previsioni della contrattazione collettiva, offre un’interpretazione autentica dell’art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, con particolare riferimento alla definizione di stagionalità. Con la novella, il legislatore supera la definizione comune, “climatica”, di stagionalità, giungendo ad introdurre un concetto di stagionalità definibile come “economica”, diretta a includere nel concetto di attività stagionale tutte quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno nonché a esigenze tecnico-produttive o connesse a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.