Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0 – Novità del DL 39/2024 in materia di agevolazioni fiscali

L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto l’obbligo di presentare al Ministero delle Imprese e del made in italy specifiche comunicazioni ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 co. 1057-bis – 1058-bis del DL 178/2020.
Nello specifico:
– per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e una comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
– per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post di completamento degli investimenti.
– per gli investimenti 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
I termini e le modalità di invio di tali comunicazioni saranno definiti con un successivo DM, che aggiornerà il DM 6.10.2021 relativo alle vecchie comunicazioni richieste ai soli fini di monitoraggio.

Terziario, distribuzione e servizi – Nuovi minimi retributivi – Una tantum (Accordo 22.3.2024)

L’Accordo 22.3.2024 rinnova la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi. La nuova disciplina scadrà il 31.3.2027.
Si segnala la previsione dei nuovi minimi retributivi validi da aprile 2023 (conferma dei valori già riconosciuti come anticipo sui futuri aumenti contrattuali dal Protocollo 12.12.2022), aprile 2024, marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026 e febbraio 2027.
Prevista un’una tantum di 350 euro medi da corrispondere in due ratei di uguale importo tra luglio 2024 e luglio 2025.
Definite le causali “contrattuali” che legittimano l’apposizione (anche in termini di proroga) di un termine eccedente i 12 mesi (ma entro i 24) per il lavoro a tempo determinato e ampliate le tutele per le donne vittime di violenza di genere.

Assunzioni agevolate: donne svantaggiate

Gentile Cliente,

Dal 1° gennaio 2024, gli incentivi per l’assunzione di donne in situazioni di svantaggio tornano alla previsione normativa dettata dalla legge n. 92/2012, passando da una decontribuzione del 100% al 50% e abolendo il massimale di esenzione di 8mila euro annuo. Pertanto, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2024, è possibile applicare un esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, per il triennio 2024-2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.

Clicca qui per leggere l’informativa

Bonus asilo nido 2024: come presentare la domanda

Gentile Cliente,

Con il Messaggio n. 1024, l’INPS ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande relative al 2024 per la fruizione delle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Con questa informativa si intende offrire una panoramica della novità, anche in visione delle modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

 Clicca qui per leggere l’informativa

Riscossione: le novità

Con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 marzo, che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Clicca qui per leggere l’informativa

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 Novità del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”)

La presente Circolare esamina la disciplina del nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la procedura per l’accesso all’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– gli obblighi documentali;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

Clicca qui per leggere la circolare

Cessione totalitaria di partecipazione – Riqualificabilità in cessione di azienda – Esclusione (Cass. 20.3.2024 nn. 7470 e 7495)

Con due sentenze del 20.3.2024, nn. 7470 e7495, la Corte di Cassazione ha esaminato la possibilità di riqualificare in cessione di azienda la cessione totalitaria di quote di società. La Corte ha ricordato che l’art. 20 del DPR 131/86 non consente di riqualificare l’atto portato alla registrazione sulla base del contenuto estrinseco del contratto e che, sebbene la cessione totalitaria di quote sia contenuta in un solo atto, ciò non toglie che una riqualificazione in cessione di azienda richieda l’esame di elementi estranei. Infatti, solo dal punto di vista economico, le due operazioni sono assimilabili, mentre gli effetti giuridici sono diversi. Pertanto, anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

Imprese che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro – Riduzione dei premi assicurativi – Modello OT23 – Controlli

Decorso il termine del 29.2.2024 per presentare la domanda per lo sconto per prevenzione (OT23), partono i controlli INAIL.
Le verifiche riguardano:
– la sussistenza del DURC e la dichiarazione per benefici contributivi;
– la completezza della documentazione inviata unitamente alla domanda e la corrispondenza della stessa con quanto specificamente indicato nel modulo (che può sfociare anche in richiesta di documenti integrativi all’azienda).
I controlli possono essere svolti anche dalla Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza (ex Contarp) dell’INAIL.
In caso di:
– accoglimento della domanda, la riduzione è valida per l’anno di presentazione ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno;
– istanza respinta, il datore di lavoro può ricorrere al Consiglio d’amministrazione dell’Istituto (attualmente al Commissario straordinario). Se il ricorso viene respinto, per l’azienda rimane la via giudiziale.

Novità della bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) – Favor rei – Inapplicabilità

In base alla bozza di decreto delegato in tema di riforma delle sanzioni amministrative, le nuove e più favorevoli sanzioni operano per le violazioni commesse dal 30.4.2024, con esclusione dell’art. 3 del DLgs. 472/97 (favor rei).
Tale esclusione non convince, specie se si analizzano le giustificazioni addotte nella Relazione illustrativa, in base alle quali non ci sarebbe continuità normativa tra il vecchio e il nuovo sistema, cosa difficile da sostenere.
Inoltre, uno dei principi alla base della riforma è garantire la proporzionalità delle sanzioni: così facendo, le “vecchie” sanzioni rimarrebbero contrarie alla proporzionalità.
La vera ragione, come sostenuto nella Relazione illustrativa, è l’esigenza di bilancio, che non può mai contrastare con principi di rango costituzionale.