Partecipazioni qualificate – Imposizione sostitutiva del 26% – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Per effetto delle novità apportate al regime dei redditi diversi di natura finanziaria dall’art. 1 co. 999 ss. della L. 205/2017, le plusvalenze di natura qualificata realizzate dai soggetti IRPEF non imprenditori vengono attratte al regime di imposizione sostitutiva del 26%, al pari delle componenti di natura non qualificata.
Le modifiche hanno effetto per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2019; le plusvalenze realizzate nel 2018 concorrono, quindi, alla formazione del reddito complessivo nel limite del 58,14% (misura così prevista dall’art. 2 co. 2 del DM 26.5.2017 in sostituzione della previgente percentuale del 49,72%, valevole per gli atti di realizzo perfezionati entro il 31.12.2017).
La plusvalenza si intende realizzata al momento del trasferimento della partecipazione, anche se la sua materiale tassazione avviene nel periodo d’imposta in cui è incassato il corrispettivo: se, quindi, la partecipazione è stata ceduta nel 2018, ma l’incasso avviene nel 2019, è quest’ultimo il periodo d’imposta in cui la plusvalenza si intende tassata, fermo però restando che il regime applicabile è quello del 2018 (concorso alla formazione del reddito complessivo del percipiente nel limite del 58,14%).

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