Perdite su crediti – Modifiche alla disciplina applicabili dal 2015 – Effetti sul modello UNICO 2016

Nella compilazione dei quadri RF ed RS del modello UNICO 2016 rilevano, per la prima volta, le novità in materia di perdite su crediti introdotte:- dal DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione), per tutti i titolari di reddito d’impresa;

– dal DL 83/2015, per le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni.

In particolare, con il DLgs. 147/2015:

– i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. d) del RD 267/42) sono stati inseriti tra le procedure concorsuali e gli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite in oggetto, senza dover accertare la sussistenza degli elementi certi e precisi;

– nell’ipotesi di crediti esteri, la perdita è stata resa deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

– sono stati definiti i criteri per l’individuazione del periodo di competenza della perdita, con riguardo sia ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi, sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

Per quanto riguarda le banche, le altre società finanziarie e le assicurazioni, ai fini IRES è stata prevista l’integrale deducibilità, nell’esercizio di imputazione a Conto economico:

– delle svalutazioni e delle perdite su crediti;

– delle perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

Una specifica disciplina transitoria è stata stabilita per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina.

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