Perdite su crediti – Requisiti per la deducibilità

Il DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato nuovamente, disciplinandola in modo chiaro ed esauriente, la disciplina fiscale delle perdite su crediti, fattispecie che, a causa della genericità del testo dell’art. 101 co. 5 del TUIR, che fa riferimento al concetto di “elementi certi e precisi”, dava adito a molteplici contestazioni e contenziosi.
Attualmente la norma tributaria si regge su due postulati:
– la derivazione contabile, nel senso che la rilevazione della perdita deve sempre essere preceduta da un coerente comportamento di bilancio e un credito considerato integralmente esigibile a livello contabile non può originare nessuna perdita deducibile. A tal riguardo, si ricorda che il documento OIC 15 è stato recentemente riformulato, eliminando le incertezze precedenti e indicando chiaramente le situazioni che determinano l’eliminazione del credito dal bilancio;
– la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante l’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR 600/73, di sindacare le operazioni fittizie, in particolare ove intervenute tra soggetti non indipendenti.
Il legislatore ha, poi, codificato quattro ipotesi in cui gli elementi certi e precisi si presumono sussistenti ex lege. Si tratta delle procedure concorsuali, dei minicrediti, dei crediti prescritti e dei crediti cancellati dal bilancio.

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