Polizze per rischio di morte o invalidità degli amministratori – Deducibilità – Condizioni (C.T. Reg. Lombardia 14.2.2018 n. 615/1/2018)

Secondo la C.T. Reg. Lombardia 14.2.2018 n. 615/1/2018:
– i premi per polizze di responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti devono considerarsi inerenti all’attività d’impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in ragione del loro ufficio, con possibile responsabilità indiretta della società;
– i premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e per il rimborso delle spese mediche di amministratori e dirigenti sono inerenti, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratore che mirano ad agevolare;
– i premi per polizze vita (key-man) sottoscritte per l’evento morte dell’amministratore non sono inerenti all’attività d’impresa, in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra l’evento (che può ben avvenire a carica cessata) e l’attività d’impresa.
Tale ultima copertura assicurativa deve essere considerata non un costo, ma semmai un’immobilizzazione finanziaria, poiché collegata ad un evento non direttamente connesso con l’attività sociale.

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