Posti barca – Classamento catastale nel gruppo “D” – Assoggettamento ad imposta (Cass. 22.7.2016 n. 15198)

Con la sentenza 22.7.2016 n. 15198, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
– i posti barca in porti turistici, così come gli stabilimenti balneari, vanno classificati nel gruppo catastale D (unità immobiliari a destinazione speciale) e precisamente nella categoria D/12, anziché nel gruppo E (unità immobiliari a destinazione particolare);
– lo specchio acqueo e il costo di costruzione del posto barca sono oggetto di valutazione, in quanto nel calcolo del valore catastate di un porto turistico (classificabile nella categoria catastale D/9) vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.
La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi “D” ed “E” avviene con stima diretta, ma mentre quelle classificate nel gruppo D sono assoggettate all’ICI/IMU/TASI, quelle classificate nel gruppo E sono esenti da tali tributi.
Considerato, quindi, che i posti barca devono essere classificati nel gruppo “D” con rendita autonoma, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario è tenuto al versamento delle imposte

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