Prestazioni di lavoro occasionale – Regime sanzionatorio (circ. INL 9.8.2017 n. 5)

L’INL, con la circ. 9.8.2017 n. 5, ha dettato le istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 convertito), spiegando che:
– sia con il Libretto Famiglia che con il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato se, nel corso dell’anno, l’utilizzatore retribuisce il prestatore più di 2.500 euro o lo impiega per più di 280 ore;
– la violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. comporta la conversione ex tunc del rapporto, a condizione che sia accertato il carattere subordinato dello stesso;
– nell’ambito del Cpo, la mancata, tardiva o errata comunicazione preventiva dello svolgimento della prestazione o il mancato rispetto dei limiti soggettivi sono puniti con la sanzione ridotta di 833,33 euro per ogni giornata non tracciata;
– si tratta di mancata comunicazione, se la prestazione è comunque possibile perché non risultano superati i limiti economici e quantitativi e se, tenuto conto di analoghe attività lavorative correttamente gestite, ha realmente carattere occasionale. Diversamente si tratta di lavoro nero, punito con la maxisanzione.

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