Regime degli impatriati – Residenza estera pregressa (risposte ad interpello Agenzia delle Entrate 13.10.2025 nn. 263 e 264)

Con la risposta a interpello n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di una persona residente all’estero per tre periodi di imposta duranti i quali ha continuato a prestare attività di insegnamento per un’università italiana (sia da remoto che in Italia), oltre a prestare attività di lavoro dipendente per una società estera; la stessa persona intende trasferirsi in Italia dal 2026 per lavorare presso una società non collegata né partecipata dalla società estera, continuando altresì la collaborazione con l’università italiana.
Ad avviso dell’Agenzia, la persona può beneficiare del regime degli impatriati ex art. 5 del DLgs. 209/2023 con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’attività che intende svolgere alle dipendenze della società per la quale non ha svolto attività lavorativa all’estero. Non rileva l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con la medesima università, fermo restando che il reddito ritraibile da tale attività non è agevolabile perché ciò richiederebbe il maggior periodo di sette anni di residenza estera pregressa, requisito non verificato.
La risposta ad interpello n. 264/2025 precisa che la presunzione di residenza ex art. 13 protocollo 7 allegato al TUE e al TFUE non trova applicazione in relazione ai dipendenti della BERS che, nel rispetto di tutte le condizioni e degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del DLgs. 209/2023, possono quindi fruire del regime agevolato degli impatriati.

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