Rettifica della rendita catastale – Motivazione adeguata – Necessità (C.T. Reg. Lombardia, sez. Brescia, 8.2.2016 n. 762/67/2016)

La C.T. Reg. Lombardia, sez. Brescia, con la sentenza 762/67/2016 ha ribadito il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l’accertamento catastale che non riporta un’adeguata motivazione è illegittimo. Inoltre, il giudice adito è tenuto a riscontrare la presenza di tutti gli elementi necessari per comprendere l’iter seguito dall’ufficio per la rettifica, a prescindere dall’eventuale difesa adottata dal contribuente.
La Suprema Corte, con la sent. 20251/2015, ha recentemente affermato che la motivazione dell’avviso di accertamento ha carattere sostanziale e non solo formale; non si tratta di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, poiché in realtà circoscrive l’eventuale successivo giudizio. In tema di atti catastali, l’orientamento è di considerare illegittimo il riclassamento che non indichi gli elementi necessari per comprendere le ragioni della variazione.
Infatti, l’atto deve contenere (tra le altre Cass. 23247/2014):
– la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
– l’indicazione delle trasformazioni edilizie nell’ipotesi di variazione ai sensi dell’art. 1 co. 336 della L. 311/2004;
– l’indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all’unità oggetto di riclassamento, quando l’atto sia conseguente a un aggiornamento o un’incongruità rispetto ad altri immobili.

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