In sede di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, si propone di posticipare il termine per l’istanza di definizione, dal 23.1.2017 al 31.3.2017, ferma restando la facoltà di integrare le domande che fossero già state presentate.
L’Agente della riscossione, inoltre, avrà tempo per liquidare gli importi sino al 31.5.2017.
A differenza di quanto prevede il testo attuale, gli importi continuano ad essere liquidati da Equitalia, ma le scadenze, in sostanza, vengono delineate dalla legge, infatti occorrerà corrispondere:
– nel 2017, il 70% delle somme (con rate scadenti a luglio, settembre e novembre);
– nel 2018, il restante 30% (con rate scadenti ad aprile e settembre).