Il principio di alternatività IVA-registro, secondo C.T. Reg. Lombardia 30.5.2017 n. 2387/15/17, non si applica ai corrispettivi percepiti da società immobiliari a fronte dei contratti di locazione di fabbricati strumentali. Sono ammessi, pertanto, l’assoggettamento dell’operazione ad IVA e l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
SI rileva, fra l’altro, che:
– l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE vieta agli Stati membri dell’UE di introdurre o mantenere imposte, tasse o diritti con il carattere di imposta sul volume d’affari;
– la Corte di Giustizia UE 16.12.93 causa C-208/91 aveva dichiarato compatibile con la normativa UE il cumulo IVA-registro, in quanto l’imposta di registro non ha carattere generale e considera l’intero valore del bene (non solo il valore aggiunto);
– la C.T. Reg. Lombardia non si è pronunciata sulla citata giurisprudenza UE accogliendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate sulla base di argomentazioni inconferenti;
– sussiste un contrasto interpretativo nelle pronunce della C.T. Reg. Lombardia sul tema, che dovrà essere ricomposto dalla Corte di Cassazione.