Società tra professionisti – Attività non soggetta a fallimento (Trib. Forlì 25.5.2017)

Il Tribunale di Forli, con la sentenza del 25.5.2017, ha precisato che è esclusa dal fallimento la società tra professionisti, respingendo così un’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società tra professionisti, nella specie, in forma di srl, con oggetto sociale l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Secondo il Tribunale, infatti, l’impossibilità di fallire (seguendo i criteri di fallibilità di cui all’art. 1 del RD 267/42) è da ricollegare al fatto che la società tra professionisti non svolge attività di impresa commerciale.
Sul punto, si segnala che, ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. m) della L. 247/2012, recante la delega al Governo per l’introduzione della società tra avvocati, il legislatore ha posto, fra i criteri e i principi direttivi, quello che la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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