Socio accomandatario di società immobiliare – Obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti – Verifica dell’attività della società immobiliare (Cass. 25.8.2016 n. 17328)

Con la sentenza 25.8.2016 n. 17328, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS per il socio accomandatario di una immobiliare, laddove venga svolta solo una mera attività di riscossione dei canoni degli immobili locati. Confermando la decisione di appello, con la quale era stato respinto il ricorso dell’INPS, i giudici di legittimità precisano che, nel caso in argomento, non emergono le condizioni dell’iscrizione, poiché la mera attività di riscossione era inerente al godimento dei beni immobili. 

Richiamando le condizioni previste per l’iscrizione alla predetta Gestione speciale dall’art. 1 co. 202 e 203 della L. 662/96, la Corte di Cassazione spiega che la locazione di beni immobili, infatti, può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo se esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale ad esempio l’intermediazione immobiliare. 

Nel caso in questione, dunque, per l’accomandatario non sussisteva obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla Gestione commercianti, in quanto il socio non svolgeva alcuna attività commerciale, ma si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati e, quindi, a goderne i frutti. E ciò a prescindere da ogni considerazione sulla sua partecipazione al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e di abitualità e sul riconoscimento di occupazione prevalente nella propria dichiarazione dei redditi.

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