Sospensione dei termini processuali – Uffici impositori e contribuenti – Calcolo – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

La sospensione dei termini processuali opera, per i contribuenti, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, mentre, per gli uffici degli enti impositori, dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Il meccanismo di computo del periodo di sospensione pare identico alla sospensione feriale dei termini processuali: circoscrivendo il discorso ai contribuenti, i 38 giorni di sospensione sono un intervallo temporale che non va mai computato. Se, invece, il termine cominciasse a decorrere dentro tale periodo, l’inizio del decorso è postergato al 16.4.2020.
Così, ad esempio, se un ricorso fosse stato notificato il 15.2.2020, il termine per il deposito (da effettuarsi nei successivi trenta giorni), non spirerebbe il 16.3.2020 ma il 23.4.2020.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>