Sponsorizzazioni – Natura dell’onere – Criteri di deducibilità (Cass. 10.10.2018 n. 25021)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.10.2018 n. 25021, ha affermato che le spese di sponsorizzazione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell’impresa, vanno considerate spese di rappresentanza.
Infatti, in base alla normativa vigente fino al 2007, tali oneri sono deducibili previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa.
Letta a contrario, tale pronuncia sembra costituire l’implicita conferma che, nell’attuale contesto legislativo, le spese di sponsorizzazione devono essere considerate di pubblicità e, come tali, non vanno soggette ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR (in senso conforme, tra gli altri, l’approfondimento Assonime 6/2013).

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