Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015

L’eliminazione dall’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità, non più iscrivibili a seguito delle novità apportate dal DLgs. 139/2015 al codice civile, costituisce un cambiamento dei criteri di valutazione. Nella fattispecie, il cambiamento dipende da una modifica della norma di legge.
Nell’ambito dei principi contabili nazionali, il cambiamento dei criteri di valutazione è oggetto dell’OIC 29 ed è ricompreso tra i “cambiamenti di principi contabili”.
L’applicazione dell’OIC 29 (così come modificato a seguito dell’aggiornamento dei principi contabili realizzato dall’OIC) comporterebbe l’emergere di componenti negativi di reddito nel Conto economico dell’esercizio 2016, talvolta anche di importo significativo, che determinerebbero un effetto distorsivo sul risultato d’esercizio.
Peraltro, secondo l’OIC 29, l’effetto del cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’area straordinaria del Conto economico, che è stata eliminata ad opera del DLgs. 139/2015 a partire dal 2016.

Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015

La modifica, ad opera del DLgs. 139/2015, dei criteri di valutazione previsti per i costi di ricerca e pubblicità ha effetto “retroattivo”, in quanto l’art. 12 del decreto non prevede, con riferimento a tale fattispecie, la possibilità di applicazione prospettica.
Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le imprese che hanno capitalizzato costi di ricerca e pubblicità nei precedenti esercizi, applicando correttamente i principi contabili nazionali, e che si potrebbero trovare all’1.1.2016 a dover cancellare tali investimenti, con importanti effetti sul patrimonio netto dell’impresa.
Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto rilevanti, considerata la difficoltà nel distinguere le spese di ricerca dalle spese di sviluppo.