Libro unico del lavoro – Irregolare tenuta – Regime sanzionatorio – Novità del DLgs. 151/2015

L’art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 stabilisce che, dall’1.1.2017, il Libro Unico del lavoro (LUL) dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro. In relazione a ciò, l’art. 22 del citato decreto ha ridisegnato l’impianto sanzionatorio, stabilendo che, salvo il caso di errore materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali venga punita con la sanzione da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione sale da 500 a 3.000 euro, mentre se i lavoratori coinvolti sono più di 10 ovvero il periodo è superiore a 12 mesi, sarà da 1.000 a 6.000 euro. Per quanto riguarda la corretta modalità di tenuta del LUL, si ricorda che l’obbligo di istituzione, tenuta e compilazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione di quelli domestici. Per i lavoratori dipendenti andranno indicate analiticamente le ore di lavoro, nonché tutte le erogazioni in denaro o in natura effettuate o gestite dal datore.
Inoltre, si ricorda che la consegna di copia delle scritturazioni contenute nel Libro unico assolve l’obbligo di consegna previsto dalla L. 4/1953. Sul punto, fanno notare alcuni esperti della materia, l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015 ha modificato le sanzioni per la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga o per omissioni o inesattezze nelle registrazioni, graduandole per fasce di lavoratori. In particolare: fino a 5 prestatori, la sanzione sarà da 150 a 900 euro; da 5 a 10, si eleva da 600 a 3.600 euro; oltre 10 lavoratori, sale da 1.200 a 7.200 euro.

Assunzione di disabili e novità del DLgs. 151/2015

Con il DLgs. 14.9.2015 n. 151, attuativo del Jobs Act (L.183/2014), viene in parte riformato il sistema di collocamento obbligatorio. Pur restando invariato il numero di lavoratori disabili che l’impresa è obbligata ad assumere in rapporto alle proprie dimensioni, si stabilisce che, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, a partire dall’1.1.2017, l’obbligo di assumere almeno un lavoratore disabile deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l’impresa raggiunge la soglia dimensionale (vale a dire, dalla data di assunzione del quindicesimo lavoratore dipendente). In base alle disposizioni precedenti, invece, l’obbligo sorgeva dal momento in cui l’azienda, raggiunta la soglia dimensionale, effettuava nuove assunzioni.
Lo stesso DLgs. 151/2015 prevede un potenziamento degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro a seguito dell’assunzione di lavoratori disabili, a condizione che vengano rispettati alcuni parametri in termini di incremento netto occupazionale, così come previsto dall’art. 33 del Reg. UE 651/2014.
Infine, per quanto attiene alle procedure di assunzione, viene generalizzata la chiamata nominativa dei lavoratori, mediante l’utilizzo di apposite liste per il collocamento obbligatorio, e viene istituita una “Banca dati del collocamento mirato”.