Ciclomotore strumentale all’attività del contribuente (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18)

In base a quanto disposto dall’art. 86 del DPR 602/73, non possono essere oggetto di fermo amministrativo i veicoli strumentali all’attività esercitata dal contribuente.
Il concetto di strumentalità del bene riguarda l’organizzazione del lavoro e, dunque, i beni che fanno parte dell’impresa o dell’attività professionale.
Conseguentemente, possono essere sottoposti a fermo i veicoli (ivi compresi i ciclomotori) utilizzati per recarsi presso il posto di lavoro, in quanto si tratterebbe non tanto di beni strumentali all’attività, bensì strumentali alla persona (C.T. Reg. Roma 4.4.2018 n. 2144/13/18).