TASI – Detenzioni temporanee – Soggetti tenuti al versamento – Criticità

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (co. 673 dell’art. 1 della L. 147/2013).
In merito a detta disposizione l’unico chiarimento è stato fornito dall’IFEL con la nota 1.9.2014 in relazione alla norma contenuta nel co. 643, identica a quella del co. 673, in materia di TARI. In detto documento si precisa che, se la detenzione inferiore a sei mesi nell’anno solare non è riconducibile ad un utilizzo temporaneo, come nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, la soggettività passiva sia comunque in capo all’utilizzatore per tutta la durata della detenzione.
Seppur le precisazioni riguardino la TARI, stante l’identicità della disposizione normativa, si dovrebbero poter estendere alla TASI.

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