Trattamenti CIGS – Novità del DLgs. 148/2015 – Chiarimenti ministeriali (Circ. Min. Lavoro 9.11.2015 n. 30)

Con la circ. 9.11.2015 n. 30, il Ministero del Lavoro ha aggiunto ulteriori precisazioni in materia di CIGS alla luce delle modifiche apportate alla relativa disciplina dal DLgs. 14.9.2015 n. 148, facendo seguito a quanto già illustrato con la precedente circ. 24/2015. In particolare, si segnala un importante chiarimento che riguarda la presentazione delle istanze relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, sia nell’ambito di contratti di solidarietà, già presentate alla data di entrata in vigore del DLgs. 148/2015, avvenuta il 24.9.2015. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni relative alla previgente normativa. In pratica, con riferimento ai programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del DLgs. 148/2015, troverà applicazione il termine – già previsto dall’abrogato art. 2 co. 4 della L. 223/91 – dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, in quanto, secondo la normativa previgente ex L. 223/91, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi. Pertanto, il Ministero precisa che alle domande di proroga si applicano le regole previste alla normativa previgente, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015. La finalità è quella di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, nonché dei contratti di solidarietà già in essere con la disciplina previgente.

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